Come fare per richiedere la rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento

La rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico", La delibera di giunta Provinciale n. 279 del 10/09/2013(120 KB) ha stabilito i criteri per la concessione della rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento che sono:

  • la richiesta motivata di rateizzazione;
  • l'istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più ingiunzioni di pagamento emesse da Maggioli Tributi S.p.a. per la Città metropolitana di Bologna, per importi relativi a verbali, Ordinanze Prefettizie, Sentenze del Giudice di Pace, Sentenze del Tribunale a seguito di violazioni al Codice della Strada.

 

L'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:

  • è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con  il pignoramento mobiliare o immobiliare;
  • quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni:
  • quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti della Città metropolitana di Bologna assunto a qualunque titolo;
  • qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 200,00.

 

Le rate saranno calcolate sull'importo stabilito nell'ingiunzione medesima comprensivo degli aggi, oltre gli interessi nella misura determinata dall'art. 21 del DPR 602/1973; al provvedimento con cui viene accordata la rateazione sarà allegato il relativo piano di ammortamento in cui dovrà essere indicato l'ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno riscosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

 

L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00 Euro, l'importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare.

 

L'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.

 

In tutti casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

 

Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto "indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella richiesta di rateizzazione il richiedente deve autocertificare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" del nucleo familiare del debitore riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione, corredata da una copia della medesima dichiarazione sostitutiva per coloro che l'anno precedente non ne abbiano richiesto l'elaborazione.
La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

 

 
fascia d'importo sanzione/i
Numero di rate
Fino euro 200,00
Non rateizzabile
Importi fino a euro 2.000,00
Massimo 18 rate
Importi da euro 2.001,00 a 3.500,00
Massimo 24 rate
Importi da euro 3.501,00 a 5.000,00
Massimo 36 rate
Importi da euro 5.001,00 a 7.000,00
Massimo 48 rate
Importi da 7001 a 15.000,00
Massimo 60 rate
Oltre 15.000,00
Massimo 72 rate
 
 
 

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate dalll'ndice "Alfa": ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo (importo del debito dovuto - sanzione - maggiorato degli interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda, aggi e spese di notifica) ed il valore della produzione dell'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell'indice Alfa sia superiore a quattro. La richiesta di rateizzazione deve contenere l'autocertificazione del valore della produzione come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero per le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall'ultimo Modello Unico presentato.

La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

 
Valore dell'Indice Alfa
Numero di rate
Indice Alfa inferiore a 4
Non rateizzabile
Indice Alfa compreso tra 4 e 7
Massimo 18 rate
Indice Alfa compreso tra 7 e 10
Massimo 36 rate
Indice Alfa superiore a 10
Massimo 72 rate