4.8 Autovelox

Riferimenti normativi: CdS art. 142, DL121/2002 art. 4; Circolare Minisetriale n. 300/A/2289/ 12/101/3/3/9 del 26/03/2012

 
Autovelox
 

Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi per il controllo elettronico a distanza della velocità senza constatazione immediata dell'infrazione è necessario, in base all'art. 4 del DL20 giugno 2002 n. 121, che il tratto di strada oggetto dell'installazione ricada in ambito extraurbano o in ambito urbano limitatamente alle strade di scorrimento con limite massimo di velocità a 70 km/h.


Per installare l'autovelox è necessario che il tratto di strada che si vuole sottoporre a controllo, venga decretato dal Prefetto come uno di quelli sui quali sia possibile procedere con i sistemi di controllo senza la contestazione immediata della sanzione.

 

Per ottenere il decreto prefettizio occorre che il tratto stradale richiesto rispetti i seguenti criteri: elevata incidentalità ed impossibilità ad effettuare in sicurezza il fermo del veicolo.

 

Per tale ragione la Provincia ogni anno redige uno studio basato sui dati di incidentalità raccolti dall'Osservatorio provinciale dell'incidentalità e stila una graduatoria delle strade a maggior costo sociale medio annuo dalla quale identifica una priorità di strade da proteggere. Tale studio viene poi inviato alla Prefettura per la richiesta di emanazione del Decreto.

 

Infine, per quanto riguarda l'idoneo posizionamento dei dispositivi autovelox, si precisa che l'ultimo aggiornamento del Codice della Strada (Legge 120/2010) impone che l'autovelox lungo strade extraurbane secondarie con limite di velocità inferiore a 90 km/h possa essere installato solo se non esistono variazioni di limite di velocità per un tratto di almeno un chilometro. Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012 occorre che vi sia lo stesso limite massimo di velocità per un chilometro a prescindere da quale strada si provenga.