Riferimenti normativi: CdS art.41 co.1 lett. m).
Pareri ministeriali: n.84083 del 12 settembre 2007
In base ai pareri espressi fin qui da parte del Ministero competente, non si ritiene opportuna/possibile la realizzazione di semafori a rilevazione di velocità. Seppur presenti nella Legge 120 del 2010 (aggiornamento del Codice della Strada) il loro utilizzo è demandato ad un decreto attuativo atto a normarne il funzionamento che non è ancora stato emanato.
Il diniego all'installazione di questi dispositivi viene così motivato: "[…] a parere di questo Ministero l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato) può costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione. Infatti l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte comporterebbe l'ingiusta ed inutile penalizzazione di quei veicoli che, procedendo ad andatura normale, si trovassero a precedere quelli sopraggiungenti a velocità eccessiva, con probabile rischio di tamponamenti o pericolose manovre evasive da parte di questi ultimi. […]" (parere espresso dal Ministero all’interno della II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada).