4.1 Attraversamento pedonale rialzato

Pareri ministeriali: n.85209 del 23 ottobre 2008, n.89612 del 6 novembre 2008

 
Attraversamento pedonale rialzato
 

Premesso che tale tipo di intervento non può essere considerato un vero e proprio dispositivo per il rallentamento quanto piuttosto una modalità realizzativa specifica degli attraversamenti pedonali all’interno dei centri abitati, l'attraversamento rialzato si configura come una modifica del profilo longitudinale della piattaforma stradale.


Tali tipi di rialzo della pavimentazione stradale possono essere realizzati solo con determinate geometrie che variano a seconda del limite di velocità in essere (30 – 40 – 50 km/h). Il Ministero ne sconsiglia la realizzazione lungo gli itinerari della viabilità principale, del trasporto pubblico e in vicinanza di istituzioni che possono operare in condizioni di emergenza. Per tali ragioni, in linea generale, la Provincia non autorizza la realizzazione di tali interventi lungo le strade di propria competenza.