ESAMI PER L'ABILITAZIONE DA TRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E/O PERSONE E ISTANZA DI RILASCIO ATTESTATO IN DISPENSA DALL'ESAME

 

Il Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1055, stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e disciplina i requisiti d’accesso e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle idoneità professionali per il trasporto su strada di merci conto terzi e di persone in ambito nazionale ed internazionale con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna con Delibera n. 7 del 14/04/2021 ha approvato il Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione professionale di trasportatore di merci per conto di terzi e di persone successivamente modificato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 52 del 23/11/2022.

 

Il bando per il conseguimento delle idoneità professionali per il trasporto su strada di merci conto terzi e di persone in ambito nazionale ed internazionale con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t avviene mediante avviso pubblico che rimane aperto per 45 giorni, e contiene tutti gli elementi e le indicazioni utili per poter partecipare agli esami, le modalità di svolgimento degli stessi e il rilascio dell'attestato conseguito.

 
 

REQUISITI E MODALITÀ D'ESAME

Requisiti
  • Residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna, ovvero iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Al cittadino comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia;
  • Maggiore età;
  • Non essere interdetto giudizialmente e non essere inabilitato;
  • Aver assolto all’obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché svolti presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari, OPPURE, aver assolto all’obbligo scolastico e frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (150 ore) iniziato dopo il 01/10/2013 e conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Per coloro che richiedono di sostenere unicamente l'esame integrativo:

  • Esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di MERCI CONTO TERZI integrativo internazionale:
    • Essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale rilasciato anteriormente al 04/12/2011 e aver assolto all’obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché svolti presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari, OPPURE, qualora sia in possesso unicamente dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (30 ore) iniziato dopo il 01/10/2013 e conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
    • Essere in possesso, al 20/08/2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto del D.M. 207 del 30/07/2012 e aver assolto all’obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché svolti presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari, OPPURE , qualora sia in possesso unicamente dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (30 ore) iniziato dopo il 01/10/2013 e conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • Esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di PERSONE integrativo internazionale:
    • Essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale rilasciato anteriormente al 04/12/2011 e aver assolto all’obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché svolti presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari, OPPURE, qualora sia in possesso unicamente dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (30 ore) iniziato dopo il 01/10/2013 e conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 
Modalità di svolgimento delle prove

L'esame consiste in due prove scritte:

  • Sessanta domande con quattro risposte alternative, da svolgere nel tempo massimo di due ore; la prova è superata con un punteggio minimo di 30 punti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia. Si precisa che per l'esame integrativo internazionale la prova è superata rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti, a prescindere dalla materia;
  • Un caso pratico formato di norma da quattro quesiti ai quali rispondere in maniera discorsiva, nel tempo massimo di due ore; la prova è superata con una votazione minima di 16 punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.

L'esame è superato e si ottiene l'attestato di capacità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la prima e seconda prova è di almeno 60 punti. 

L'attestato ottenuto verrà rilasciato tramite procedura informatizzata e sarà valido ai fini del possesso del requisito anche negli altri Stati membri dell'UE.

 
 
 

RILASCIO DI ATTESTATO IN DISPENSA DALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Attestato in dispensa dall'esame

Ai fini del rilascio di una licenza a un’impresa di trasporto di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, l'art 9, comma 2 del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1055, ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di dispensare dagli esami di cui all’art. 8, paragrafo 1 del medesimo Regolamento le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20/08/2020.

Il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento della Mobilità sostenibile n. 145 del 08/04/2022 e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 3738 del 13/05/2022 hanno recepito e disciplinato il rilascio in dispensa della licenza comunitaria sopra menzionata. 

 

Requisiti: 

  • Essere in possesso dell'idoneità professionale per il trasporto di merci conto terzi in ambito nazionale; 
  • Aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti in maniera continuativa nei dieci anni precedenti il 20/08/2020 presso le imprese che avevano in disponibilità esclusivamente veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate.

L'attestato per il trasporto internazionale su strada di merci conto terzi in dispensa ottenuto sostituirà quello nazionale.   

 

Allegati:

Circolare PG 3738/2022 (558 KB)

Regolamento (612 KB)

Richiesta di dispensa (169 KB)

 
 
 

NORMATIVA

Normativa

Le idoneità professionali di trasportatore di viaggiatori sono disciplinate dalla medesima legislazione del trasporto di merci per conto di terzi: