Scuole nautiche
L’impresa deve presentare apposita SCIA per avviare l’attività di scuola nautica, essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di settore di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e alla L.R. 9/2003 art. 9 ed allegato E, anche in caso di avvio di ulteriore sede.
La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria.
Requisiti del richiedente:
Il richiedente se persona fisica o, in caso di persona giuridica, il legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49-septies di cui al D.Lgs 171/2005 (si veda Allegato A):
Dovranno inoltre essere dimostrati gli ulteriori requisiti che seguono:
Responsabile didattico e Ulteriori sedi:
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere presentata ulteriore SCIA dimostrante il possesso di tutti i requisiti prescritti (ad eccezione della capacità patrimoniale).
A ogni sede della scuola nautica va preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti prescritti.
Contrariamente a quanto avviene nel caso della sede principale, in cui il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica, per le ulteriori sedi deve essere un dipendente della scuola nautica, o un collaboratore familiare o, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore.
Un responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio della stessa Città metropolitana (ai sensi dell'art. 49-septies, comma 8 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).
L'ufficio effettua uno specifico sopralluogo nei locali, di norma, entro 30 giorni, dalla presentazione della SCIA.
Modulistica e documentazione da presentare:
L’impresa deve presentare apposita SCIA di variazione nei casi previsti dall’art. 5 del Regolamento adottato con D.M. 30/08/2023, n. 142, come indicato nella pagina introduttiva.
La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 122/2010.
Resta salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità patrimoniale, degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 171/2005 s.m.i.).
In caso di variazione del personale docente, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dall'art. 49-septies comma 14 e 49-quinquies del D.Lgs. n. 171/2005 (si vedano Allegati D ed E), che sono quelli previsti in capo al titolare/legale rappresentante ad eccezione della dichiarazione relativa al fallimento.
Possono svolgere attività di INSEGNAMENTO TEORICO i soggetti:
L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del codice della nautica da diporto.
Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. (art. 49-septies, comma 12 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).
Possono svolgere attività di ISTRUZIONE PRATICA i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
Per svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche, è necessario aver conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspiri a conseguire.
L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del codice della nautica da diporto (art. 49-septies, comma 13 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.), iscritto in apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 49-sexies del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).
Modulistica e documentazione da presentare:
La comunicazione di cessazione dell’attività ha efficacia immediata, il dichiarante deve garantire contestualmente di aver provveduto agli adempimenti connessi alla chiusura dell'attività, tra cui la conclusione della formazione degli allievi iscritti (o per fine ciclo o per cambio di scuola nautica), con comunicazione all'Ufficio dell'elenco degli incarichi eventualmente non conclusi e/o trasferiti ad altra scuola nautica, senza oneri per gli allievi, e alla rimozione delle insegne.
La comunicazione deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, pena inammissibilità della stessa costituita da:
Nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di scuola nautica e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.
Modulistica e documentazione da presentare:
Si tratta delle ipotesi contenute all’art. 5 del Regolamento adottato con D.M. 30 agosto 2023, n. 142 ove il legislatore ha previsto una semplice comunicazione, come indicato nella pagina introduttiva.
In caso di:
L'eventuale ingresso, l'esclusione o il recesso di uno o più soci, mediante cessione di quote o azioni del capitale sociale (da documentarsi con esibizione della copia autentica dell'atto oppure da copia resa conforme con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000) deve essere comunicata alla Città metropolitana, che effettuerà i controlli finalizzati all'accertamento dei prescritti requisiti in capo all’impresa.
In tutte le sopra citate ipotesi viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica.
Si evidenzia inoltre che qualora le modifiche societarie incidano, oltre che sull'impresa, anche sulla dotazione di personale operativo (Responsabile Didattico, Insegnante o Istruttore Nautico, sia in ingresso che in uscita), occorrerà produrre la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e morali previsti per lo svolgimento delle funzioni operative.
Modulistica e documentazione da presentare:
Per il personale docente e gli addetti di segreteria operanti nella scuola nautica, l'Ufficio provvede, su richiesta, al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (CAPITANERIE, UMC).
In caso di estromissione del personale docente o di segreteria dalla sede di scuola nautica occorrerà restituire il tesserino di riconoscimento a suo tempo rilasciato oppure presentare apposita modulistica per la comunicazione dello smarrimento.