SCIA, COMUNICAZIONI E MODULISTICA

Scuole nautiche

 
 

L'impresa VUOLE AVVIARE ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA - SCIA

SCIA apertura nuova scuola nautica o ulteriore sede

L’impresa deve presentare apposita SCIA per avviare l’attività di scuola nautica, essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di settore di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e alla L.R. 9/2003 art. 9 ed allegato E, anche in caso di avvio di ulteriore sede.

La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria.

 

Requisiti del richiedente:

Il richiedente se persona fisica o, in caso di persona giuridica, il legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49-septies di cui al D.Lgs 171/2005 (si veda Allegato A):

  • Aver compiuto 21 anni;
  • Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • Se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui sopra, oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ);
  • Capacità patrimoniale dimostrata mediante attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, oppure attestazione di affidamento rilasciata da istituti di credito o società finanziarie di importo pari almeno a euro 50.000,00 (cinquantamila); (Per fac simile, Si veda Allegato “Attestazione capacità patrimoniale”)
  • Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • Non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia);
  • Non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal D.P.R. 309/1990, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • Non aver riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
  • Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Dovranno inoltre essere dimostrati gli ulteriori requisiti che seguono:

  • Locali idonei conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente (Si veda allegato B);
  • Disponibilità delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici conformi alla normativa vigente (Si veda allegati C e C1);
  • Personale docente (insegnanti di teoria - istruttori pratici e, in relazione alle tipologie di corsi e alle caratteristiche tecniche delle unità da diporto in disponibilità, istruttore professionale di vela nelle more esperto velista e istruttore di vela);
  • Un Responsabile didattico per ogni sede di Scuola Nautica (Si veda Allegato E1), il quale può svolgere una o entrambe le funzioni di insegnante e/o istruttore (ai sensi dell'art. 49-septies, comma 11 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).

 

Responsabile didattico e Ulteriori sedi:
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere presentata ulteriore SCIA dimostrante il possesso di tutti i requisiti prescritti (ad eccezione della capacità patrimoniale).
A ogni sede della scuola nautica va preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti prescritti.
Contrariamente a quanto avviene nel caso della sede principale, in cui il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica, per le ulteriori sedi deve essere un dipendente della scuola nautica, o un collaboratore familiare o, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore.
Un responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio della stessa Città metropolitana (ai sensi dell'art. 49-septies, comma 8 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).

 

L'ufficio effettua uno specifico sopralluogo nei locali, di norma, entro 30 giorni, dalla presentazione della SCIA.


Modulistica e documentazione da presentare:

 
 
 

L'impresa SVOLGE GIA' ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA - SCIA:

SCIA variazione locali, personale, attività e mezzi

L’impresa deve presentare apposita SCIA di variazione nei casi previsti dall’art. 5 del Regolamento adottato con D.M. 30/08/2023, n. 142, come indicato nella pagina introduttiva.

La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 122/2010.

Resta salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità patrimoniale, degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 171/2005 s.m.i.).

In caso di variazione del personale docente, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dall'art. 49-septies comma 14 e 49-quinquies del D.Lgs. n. 171/2005 (si vedano Allegati D ed E), che sono quelli previsti in capo al titolare/legale rappresentante ad eccezione della dichiarazione relativa al fallimento.

 

Possono svolgere attività di INSEGNAMENTO TEORICO i soggetti:

  • in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e quelli delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
  • docenti degli istituti tecnici di cui all’ 49-septies, comma 9, D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.;
  • docenti che abbia svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni;
  • in possesso da almeno cinque anni della patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
  • in possesso da almeno due anni della patente nautica di categoria B;
  • in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi della L. n. 33 del 29/02/1980 e s.m.i. (SE ISTRUTTORI PRATICI).

L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del codice della nautica da diporto.

Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. (art. 49-septies, comma 12 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).

 

Possono svolgere attività di ISTRUZIONE PRATICA i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

Per svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche, è necessario aver conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspiri a conseguire

L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del codice della nautica da diporto (art. 49-septies, comma 13 D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.), iscritto in apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 49-sexies del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i.).


Modulistica e documentazione da presentare:

 
 
 

L'impresa SVOLGE GIA' ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA - COMUNICA:

Comunicazione cessazione esercizio attività di scuola nautica per rinuncia del titolare

La comunicazione di cessazione dell’attività ha efficacia immediata, il dichiarante deve garantire contestualmente di aver provveduto agli adempimenti connessi alla chiusura dell'attività, tra cui la conclusione della formazione degli allievi iscritti (o per fine ciclo o per cambio di scuola nautica), con comunicazione all'Ufficio dell'elenco degli incarichi eventualmente non conclusi e/o trasferiti ad altra scuola nautica, senza oneri per gli allievi, e alla rimozione delle insegne.

La comunicazione deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, pena inammissibilità della stessa costituita da:

  1. Originale autorizzazione (ove rilasciata) in restituzione, per la conseguente revoca;
  2. Tesserini del personale, in restituzione;
  3. Registro di iscrizione degli allievi per le operazioni di chiusura (tale operazione verrà effettuata con annotazione degli estremi della comunicazione e il registro sarà poi restituito all'impresa previo appuntamento).

Nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di scuola nautica e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.


Modulistica e documentazione da presentare:

 
Comunicazione variazioni societarie, subentri nell'attività e modifica della denominazione/ragione sociale

Si tratta delle ipotesi contenute all’art. 5 del Regolamento adottato con D.M. 30 agosto 2023, n. 142 ove il legislatore ha previsto una semplice comunicazione, come indicato nella pagina introduttiva.

In caso di:

  • Conferimento d'azienda in società (di persone o di capitali);
  • Trasferimento del complesso aziendale da una impresa già autorizzata (cedente) a favore di un altro soggetto subentrante (cessionario e richiedente), le imprese coinvolte dovranno sottoscrivere una dichiarazione congiunta (si veda allegato Dichiarazione congiunta) in cui il cessionario/acquirente è tenuto a comunicare l'attività di scuola nautica acquisita dal cedente/trasferente. Quest'ultimo rinuncia contestualmente all'esercizio (con revoca - ove ricorra il caso - dell'originario titolo autorizzatorio), cui farà seguito la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al richiedente.

 

L'eventuale ingresso, l'esclusione o il recesso di uno o più soci, mediante cessione di quote o azioni del capitale sociale (da documentarsi con esibizione della copia autentica dell'atto oppure da copia resa conforme con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000) deve essere comunicata alla Città metropolitana, che effettuerà i controlli finalizzati all'accertamento dei prescritti requisiti in capo all’impresa.

 

In tutte le sopra citate ipotesi viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica.

 

Si evidenzia inoltre che qualora le modifiche societarie incidano, oltre che sull'impresa, anche sulla dotazione di personale operativo (Responsabile Didattico, Insegnante o Istruttore Nautico, sia in ingresso che in uscita), occorrerà produrre la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e morali previsti per lo svolgimento delle funzioni operative.


Modulistica e documentazione da presentare:

 
Richiesta di rilascio e/o comunicazione di smarrimento tesserino di riconoscimento

Per il personale docente e gli addetti di segreteria operanti nella scuola nautica, l'Ufficio provvede, su richiesta, al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (CAPITANERIE, UMC).
In caso di estromissione del personale docente o di segreteria dalla sede di scuola nautica occorrerà restituire il tesserino di riconoscimento a suo tempo rilasciato oppure presentare apposita modulistica per la comunicazione dello smarrimento.

 

 
 
Documenti scaricabili e modulistica varia