SCIA, COMUNICAZIONI E MODULISTICA

Officine di revisione
 
 

L'impresa VUOLE AVVIARE ATTIVITÀ DI REVISIONE - SCIA

SCIA avvio attività di revisione o ulteriore sede

L’impresa deve presentare apposita SCIA per avviare l’attività di revisione dei veicoli a motore, essendo in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

  • Avere sede nel territorio della Città metropolitana di Bologna;
  • Essere iscritta al Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2 comma 1 della L. 122/1992 s.m.i. presso la C.C.I.A.A. di Bologna;
  • Esercitare effettivamente presso la sede operativa tutte le attività di cui all’art. 3, comma 1 della L. 122/1992 s.m.i., precisamente: meccatronica, carrozzeria e gommista;
  • Disporre di adeguata capacità finanziaria;
  • Disporre di locali idonei;
  • Disporre di impianti ed attrezzature adeguate.

 

I requisiti soggettivi, tecnico-professionali e morali sotto elencati devono essere posseduti dall’ispettore tecnico delle revisioni:

  • Avere raggiunto la maggiore età;
  • Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito oppure non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • Essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, oppure di uno Stato anche non appartenente all’Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • Non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del c.p.p. e non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e degli altri istituti di diritto penale che non incidono sulla sussistenza del requisito di onorabilità richiesto per l'abilitazione alla funzione di ispettore autorizzato;
  • Non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) ;
  • Aver conseguito l’attestato di idoneità professionale in applicazione del D.P.R. n. 495/92 art. 240, dell'art. 8, comma 1, lett b) della L.R. 9/2003 e dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regione e Province autonome di Trento e Bolzano del 17/04/2019 e aver adempiuto agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale conformemente alla normativa vigente;
  • Aver completato l’iscrizione al RUI tenuto presso il CED, che sia attiva ed in corso di validità conformemente a quanto previsto dal Decreto dirigenziale 16/02/2022, prot. n. 40 e s.m.i. e dal successivo D.M. 09/06/2025, prot. n. 0000198.

 

Nel caso di avvio di ulteriori sedi operative, per ciascuna deve essere presentata ulteriore SCIA dimostrante il possesso di tutti i requisiti prescritti (ad eccezione della capacità finanziaria).

 

La Città metropolitana provvederà a richiedere all’U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale verrà effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati in SCIA.

A seguito del parere positivo da parte dell’U.M.C. di Bologna, la Città metropolitana di Bologna rilascerà all’impresa il codice operativo per l’esercizio dell’attività di revisione, da collegare, a cura dell’impresa, al CED del Ministero dei Trasporti di Roma, dandone successiva informazione al Servizio.

 

 
 
 

L'impresa VUOLE AVVIARE ATTIVITÀ DI REVISIONE SUI VEICOLI PESANTI - AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione avvio attività di revisione sui veicoli pesanti

L'autorizzazione consente ad imprese di autoriparazione di effettuare le revisioni sui cosiddetti “veicoli pesanti", ossia i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8 del Codice della Strada.  

Inoltre, in conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), al fine del rilascio dell'autorizzazione, il Servizio competente deve acquisire preventivamente la comunicazione Antimafia dalla competente Prefettura secondo quanto previsto dagli artt. 87 e ss. del medesimo decreto.

Si precisa che il centro di controllo privato esercitante l’attività di revisione sui “veicoli leggeri”, può richiedere l’autorizzazione per i “veicoli pesanti”, comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti sotto indicati. Resta fermo il divieto di svolgere in una medesima seduta revisioni di veicoli pesanti e revisioni di veicoli leggeri.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada e dell’art. 3–bis del 446/2021 s.m.i., l’impresa deve possedere i seguenti requisiti: 

  • Avere sede nel territorio della Città metropolitana di Bologna;
  • Essere iscritta al Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1 della L. 122/1992 e s.m.i. presso la C.C.I.A.A. di Bologna;
  • Esercitare effettivamente presso la sede operativa tutte le attività di cui all’art. 3, comma 1 della L. 122/1992 s.m.i., precisamente: meccatronica, carrozzeria e gommista;
  • Disporre di adeguata capacità finanziaria;
  • Disporre di locali idonei all’attività di revisione dei veicoli pesanti che oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le dimensioni minime previste dall’art. 3-bis, comma 2, lett. f) del D.M. 446/2021 e s.m.i.;
  • Disporre di impianti ed attrezzature adeguate;
  • Disporre di dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell’intera gestione dell’attività di trasmissione di dati e documenti relativi all’intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione da parte degli operatori autorizzati al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l’esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT; 
  • Possedere certificazione di cui alla normativa ISO 9001.

Per le sedute di revisione dei veicoli pesanti, l’impresa si avvarrà dell’ispettore autorizzato all’attività di revisione dei veicoli pesanti assegnato dalla Direzione Generale Territoriale, che non potrà in alcun caso svolgere tale attività presso l’operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato.

 

Si precisa che l'allegato inerente alle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti sarà pubblicato successivamente all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda inoltre che i centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell’art. 19 della L. 870/1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra. Allo scadere di tale termine decadrà ogni autorizzazione per l’espletamento dell’attività di revisione dei veicoli pesanti già concessa ad un centro 870 che non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4 D.M. 446/2021 e s.m.i..

 

La Città metropolitana provvederà a richiedere all’U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale verrà effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati in SCIA.

A seguito del parere positivo da parte dell’U.M.C. di Bologna, la Città metropolitana di Bologna rilascerà all’impresa il codice operativo per l’esercizio dell’attività di revisione, da collegare, a cura dell’impresa, al CED del Ministero dei Trasporti di Roma, dandone successiva informazione al Servizio. 

 

Modulistica e relativi allegati:

Le imprese devono presentare l’istanza corredata dalla documentazione sotto specificata, inviando tutto tramite pec.

Sono richieste 2 Marche da bollo del valore di € 16,00: n.1 applicata sull’istanza e n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio della autorizzazione.

 
 
 

L'impresa SVOLGE GIÀ ATTIVITÀ DI REVISIONE - SCIA

SCIA estensione/riduzione attività di revisione

È necessaria la presentazione di una SCIA di variazione qualora i centri di controllo privato esercitanti l’attività di revisione dei veicoli a motore intendano estendere o ridurre le tipologie di veicoli sui quali svolgere attività di revisione.

Resta fatto salvo il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati in sede di avvio dell’attività, previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per lo svolgimento dell’attività di revisione e, conformemente alla variazione che si vuole attuare, in particolare:

  • Disporre di locali idonei;
  • Disporre di impianti ed attrezzature adeguate.

 

La Città metropolitana provvederà a richiedere all’U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale verrà effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati in SCIA. A seguito del parere positivo da parte dell’U.M.C. di Bologna, l’impresa potrà riprendere ad effettuare l’attività di revisione.

 

Per tale variazione non è previsto il rilascio di un nuovo codice operativo.

 
 
 
SCIA estromissione dell'unico ispettore delle revisioni

L’impresa deve presentare apposita SCIA per estromettere l’unico ispettore delle revisioni inserito nell’organico del centro di controllo privato esercitante l’attività di revisione dei veicoli a motore. Tale SCIA dovrà essere inviata tempestivamente in quanto l’impresa non potrà dichiarare il permanere di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

Si rammenta che in carenza della figura professionale dell’ispettore delle revisioni, la SCIA comporterà la sospensione d’ufficio dell’attività da parte della Città metropolitana di BolognaIl provvedimento di sospensione comporta l’inibizione all’utilizzo del codice operativo da parte dell’impresa.

 

Della sospensione e delle motivazioni che l’hanno determinata, nonché di tutti gli elementi utili al ripristino del collegamento, sarà data notizia all’impresa e in copia all’U.M.C. di Bologna.

 
 
 
SCIA inserimento/sostituzione ispettore delle revisioni

L’impresa deve presentare apposita SCIA per inserire/sostituire l’ispettore delle revisioni nell’organico del centro di controllo privato esercitante l’attività di revisione dei veicoli a motore, ogni volta che intervengano variazioni nell’impresa che comportino tale modifica.

Deve inoltre dichiarare in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in particolare:

  • Avere raggiunto la maggiore età;
  • Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • Essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all’Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • Non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del c.p.p. e non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e degli altri istituti di diritto penale che non incidono sulla sussistenza del requisito di onorabilità richiesto per l'abilitazione alla funzione di ispettore autorizzato;
  • Non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) ;
  • Aver conseguito l’attestato di idoneità professionale in applicazione dell'art. 240 D.P.R. 495/1992, dell'art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. 9/2003 e dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regione e Province autonome di Trento e Bolzano del 17/04/2019 e aver adempiuto agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale conformemente alla normativa vigente;
  • Aver completato l’iscrizione al RUI tenuto presso il CED, che sia attiva ed in corso di validità conformemente a quanto previsto dal Decreto dirigenziale 16/02/2022, prot. n. 40 e s.m.i. e dal successivo D.M. 09/06/2025, prot. n. 0000198.

 

Si rammenta che l’ispettore delle revisioni deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio. L’ispettore delle revisioni non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui le operazioni di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione sotto la sua responsabilità.

 
 
 
SCIA variazione sede

L’impresa deve presentare apposita SCIA di variazione sede nell’ambito del territorio provinciale di competenza della Città metropolitana di Bologna ove dovrà dichiarare:

  • Di disporre di adeguata capacità finanziaria riferita alla nuova sede destinata all’attività di revisione;
  • Di disporre di locali idonei;
  • Di disporre di impianti ed attrezzature adeguate;
  • Che l’ispettore delle revisioni sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi, tecnico–professionali e morali conformemente alla normativa vigente.

 

La Città metropolitana provvederà a richiedere all’U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale verrà effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati in SCIA. A seguito del parere positivo da parte dell’U.M.C. di Bologna, l’impresa potrà riprendere ad effettuare l’attività di revisione.

 

Si segnala che al momento del sopralluogo da parte dell’U.M.C. di Bologna le attrezzature destinate all’attività di revisione dovranno essere già posizionate nella nuova sede operativa oggetto del sopralluogo.

 

Per tale variazione non è previsto il rilascio di un nuovo codice operativo.

 
 
 
SCIA conferimento d'azienda/trasformazione societaria per fusione, scissione, trasferimento o affitto d'azienda

L'impresa deve presentare apposita SCIA anche in caso di conferimento d’azienda, trasformazione societaria a seguito di fusione per incorporazione o scissione, cessione del complesso aziendale e trasferimento o affitto del ramo d’azienda costituente l’officina di revisione.

Resta fatto salvo il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati in sede di avvio dell’attività, previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

La SCIA dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla stipulata dell’atto notarile di modifica societaria e successivamente all’aggiornamento della posizione dell’impresa presso la C.C.I.A.A. competente.

 

Viene comunque garantita la continuità operativa, compatibilmente con il rilascio tempestivo del nuovo codice operativo, da collegare, a cura dell’impresa, al CED del Ministero dei Trasporti di Roma, dandone successiva informazione al Servizio amministrativo Trasporti della Città metropolitana di Bologna.

 
 
 
 
 

L'impresa SVOLGE GIÀ ATTIVITÀ DI REVISIONE - COMUNICA

Comunicazione estromissione ispettore delle revisioni (qualora non sia l'unico)

L’impresa deve comunicare l’estromissione dell’ispettore delle revisioni nel caso di modifica o cessazione del suo rapporto di lavoro.

 

Qualora non sia l’unico ispettore inserito nell’organico del centro di controllo privato esercitante l’attività di revisione, sarà sufficiente una comunicazione, che dovrà essere inviata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, corredata dei documenti necessari a comprovare la variazione intervenuta e l’indicazione precisa dell’ultimo giorno di lavoro effettuato.

 
Comunicazione rinuncia attività

La comunicazione di cessazione dell’attività ha efficacia immediata. L’ufficio annoterà nel portale dell’automobilista la data di cessazione dell’attività comunicata dall’impresa con conseguente revoca del codice operativo.

 

Il dichiarante deve garantire contestualmente di aver provveduto agli adempimenti connessi alla chiusura dell'attività, tra cui la registrazione della cessazione di attività al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna, la restituzione dell'autorizzazione (ove rilasciata) per la conseguente revoca d’ufficio e la rimozione delle insegne. 

 

Nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di revisione e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.

 
 
 
Comunicazione ristrutturazione/ampliamento sede

L'impresa, qualora intenda ristrutturare o ampliare la sede in cui svolge l’attività di revisione, è tenuta a darne apposita comunicazione alla Città metropolitana di Bologna, dichiarando di disporre di locali idonei all’attività di revisione anche successivamente all’ampliamento/ristrutturazione previsti.

 

Resta fatto salvo il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati in sede di apertura della sede operativa, previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

La Città metropolitana provvederà a richiedere all’U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale potrà essere effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati. A seguito del parere positivo da parte dell’U.M.C. di Bologna, l’impresa potrà riprendere ad effettuare l’attività di revisione.

 

Per tale variazione non è previsto il rilascio di un nuovo codice operativo.

 
Comunicazione variazioni societarie

L'impresa è tenuta a comunicare alla Città metropolitana di Bologna anche le seguenti variazioni societarie:

  • Ingresso, recesso di uno o più soci/amministratori o variazione delle quote societarie, che non comporti la sostituzione dell’ispettore;
  • Variazione della denominazione/ragione sociale o forma giuridica dell’impresa senza modifica del codice fiscale.

 

Resta fatto salvo il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati in sede di apertura della sede operativa, previsti dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

La comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla stipulata dell’atto notarile di modifica societaria e successivamente all’aggiornamento della posizione dell’impresa presso la C.C.I.A.A.

 

Viene comunque garantita la continuità operativa e per tali variazioni non è previsto il rilascio di un nuovo codice operativo.