Danni e prevenzione

La tutela delle attività agricole si attua sia mediante la concessione di contributi per l'indenizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, sia mediante idonei interventi di prevenzione.

 

I soggetti competenti in materia sono indicati dalla legge in base al territorio in cui è localizzata l'azienda agricola e alla specie responsabile.

Alla Città metropolitana compete la messa a disposizione dei mezzi di prevenzione e il contributo all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere da:

  • tutte le specie - cacciabili e non cacciabili - nelle zone in cui vige il divieto di caccia (Zone di Ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Parchi e nelle riserve naturali regionali, aree con Divieti comunali);
  • specie protette, nutrie e piccioni di città in tutto il territorio provinciale (sia dove si caccia, sia dove vige il divieto di caccia);
  • specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di pubblico interesse o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio.

Agli ATC la legge assegna il compito di provvedere a prevenzione e/o indennizzi per i danni provocati, nel territorio di propria competenza, dalle specie di fauna selvatica oggetto di caccia programmata.

Nei rifugi a scopo faunistico (aree temporaneamente chiuse alla caccia) la Provincia svolge le funzioni di prevenzione e indennizzo durante la stagione venatoria (da settembre a gennaio o a marzo a seconda della zona e delle specie), mentre per i restanti mesi la competenza passa agli ATC.

 

I titolari di Azienda Faunistica devono farsi carico degli oneri di prevenzione e di indennizzo per i territori e per le specie di fauna cacciabile oggetto di concessione.

 

I titolari di Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica si assumono ogni onere per le specie oggetto di mantenimento e cattura a scopo commerciale indicate nell'atto di autorizzazione.


Per la prevenzione e l'indennizzo dei danni è istituito uno specifico fondo regionale la cui entità è determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna.
Le risorse vengono ripartite e assegnate alle Province sulla base dei danni accertati ed entro i limiti delle disponibilità economiche presenti nel fondo regionale.

Le modalità di funzionamento di tale fondo sono definite da specifiche direttive regionali, approvate con Delibera di Giunta n. 1515 del 28 ottobre 2013 (che aggiorna le direttive approvate con Delibera n. 1592/2011).

Non rientrano in tale fondo regionale i contributi relativi alla perdita di capi di bestiame causata da animali predatori, che sono disciplinati dall'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".

 

 

La Provincia di Bologna, sulla base di quando previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012, ha istituito un Comitato Danni formato da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle Associazioni Venatorie provinciali (già individuate dalla Consulta faunistico-venatoria), con compiti di indirizzo e controllo in merito al funzionamento ottimale degli interventi di prevenzione, di risarcimento danni e di risoluzione dei contenziosi.

 
 
 
 

In caso di controversie sulle stime dei danni causati dalla fauna selvatica, i proprietari dei terreni agricoli possono rivolgersi alla Commissione Arbitrale istituita dalla Provincia di Bologna.

La Commissione interviene in casi di controversie sulle stime di competenza della Provincia, degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) oltre che delle strutture di iniziativa privata. Così in caso di mancato accordo tra il tecnico dell'Ente territorialmente competente, preposto all'accertamento del danno e alla sua quantificazione e l'azienda agricola danneggiata, quest'ultima può mettere a verbale i motivi della mancata accettazione e richiedere l'attivazione della Commissione Arbitrale in seno alla quale sarà rappresentata da un membro dell'Organizzazione professionale agricola o da un eventuale perito di parte.
La Commissione Arbitrale, convocata formalmente dalla Provincia su richiesta di almeno il 50% dei componenti o di propria iniziativa, delibera validamente se sono presenti 2 componenti oltre il Presidente.