Ordinanze strade provinciali

Che cos'è un'ordinanza e quando viene emessa ?

(Articolo 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - comma 3) L'Ordinanza è un provvedimento per la regolamentazione della circolazione, viene emesso dagli enti proprietari delle strade attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7.
Le Ordinanze devono essere motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

(Articolo 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - comma 4)
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

  1. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
  2. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
  3. riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
  4. vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
  5. prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
  6. vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

Le strade provinciali extraurbane (fuori dai centri abitati), salvo se diversamente indicato dagli appositi segnali verticali, per tipologia strutturale sono regolamentate dal limite massimo di velocità a 90 km/h.