La possibilità di installare postazioni fisse o mobili di rilevazione elettronica delle velocità su tratti stradali di categoria corrispondente alle Strade Provinciali è determinata con Decreto del Prefetto.
Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi per il controllo elettronico a distanza della velocità senza constatazione immediata dell'infrazione è necessario, in base all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, successivamente modificato dall’All. A al D.M. MIT del 11/04/2024, che il tratto di strada oggetto dell'installazione ricada in ambito extraurbano alle seguenti condizioni (P.to 2.3 All.A D.M. 11/04/2024):
Oppure in ambito urbano alle seguenti condizioni (P.to 2.4 All.A D.M. 11/04/2024):
Per installare l'autovelox è inoltre necessario che il tratto di strada che si vuole sottoporre a controllo, venga decretato dal Prefetto come uno di quelli sui quali sia possibile procedere con i sistemi di controllo senza la contestazione immediata della sanzione.
Per ottenere il decreto prefettizio occorre quindi che il tratto stradale richiesto presenti le seguenti caratteristiche minime: elevata incidentalità ed impossibilità ad effettuare in sicurezza il fermo del veicolo. Per tale ragione Città metropolitana di Bologna ogni anno redige uno studio basato sui dati di incidentalità raccolti dall'”Osservatorio incidenti stradali” e stila una graduatoria delle strade a maggior costo sociale medio annuo dalla quale identifica una priorità di strade da proteggere.
Con cadenza riferita alla predisposizione del decreto prefettizio stesso, che consente le nuove istallazioni e riorganizzazione delle postazioni velox esistenti, Città metropolitana effettua anche la ricognizione delle postazioni già presenti sul territorio e la trasmette alla Prefettura.
Infine, per quanto riguarda l'idoneo posizionamento dei dispositivi autovelox, si precisa che l’aggiornamento del Codice della Strada, Legge 120/2010 e s.m.i., impone che l'autovelox lungo strade extraurbane secondarie con limite di velocità inferiore a 90 km/h possa essere installato solo se non esistono variazioni di limite di velocità per un tratto di almeno un chilometro, e se il suddetto limite è segnalato alla distanza di almeno 1 km precedente il dispositivo di rilevazione. Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012 occorre che vi sia lo stesso limite massimo di velocità per un chilometro a prescindere da quale strada si provenga.
Riferimenti normativi:
SI
I Comuni richiedono a Prefettura di Bologna
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