5.8) Autovelox

Autovelox

La possibilità di installare postazioni fisse o mobili di rilevazione elettronica delle velocità su tratti stradali di categoria corrispondente alle Strade Provinciali è determinata con Decreto del Prefetto.

Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi per il controllo elettronico a distanza della velocità senza constatazione immediata dell'infrazione è necessario, in base all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, successivamente modificato dall’All. A al D.M. MIT del 11/04/2024, che il tratto di strada oggetto dell'installazione ricada in ambito extraurbano alle seguenti condizioni (P.to 2.3 All.A D.M. 11/04/2024):

 
  • Strade di tipo A, B, C ed F (autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali) con limite massimo di velocità pari o non inferiore di oltre 20 km/h a quello generalizzato del tipo di strada; la collocazione è consentita in deroga se la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato o piattaforma stradale ovvero a significativa incidentalità.
  • Strade extraurbane di tipo F-bis (itinerari ciclopedonali) esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è non inferiore a 30 km/h, salvo che criticità di tracciato o piattaforma stradale giustifichino limiti inferiori.

 

Oppure  in ambito urbano alle seguenti condizioni (P.to 2.4 All.A D.M. 11/04/2024):

  • Strade urbane di scorrimento (tipo D) con limite massimo di velocità consentito pari a quello generalizzato per tipo di strada, non inferiore a 50 km/h o inferiore ed esteso per almeno 400 m solo in caso di criticità del tracciato o significativa incidentalità.
  • Strade urbane di tipo E ed F (urbane di quartiere e locali) esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito pari a quello generalizzato per tipo di strada (50 km/h).
  • Strade urbane di tipo E-bis ed F-bis (urbane ciclabili e itinerari ciclopedonali urbani) esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito pari a quello proprio per tipo di strada o a quello consentito e segnalato (30 km/h), applicato in un tratto minimo di 250 m.

 

Per installare l'autovelox è inoltre necessario che il tratto di strada che si vuole sottoporre a controllo, venga decretato dal Prefetto come uno di quelli sui quali sia possibile procedere con i sistemi di controllo senza la contestazione immediata della sanzione.

Per ottenere il decreto prefettizio occorre quindi che il tratto stradale richiesto presenti le seguenti caratteristiche minime: elevata incidentalità ed impossibilità ad effettuare in sicurezza il fermo del veicolo. Per tale ragione Città metropolitana di Bologna ogni anno redige uno studio basato sui dati di incidentalità raccolti dall'”Osservatorio incidenti stradali” e stila una graduatoria delle strade a maggior costo sociale medio annuo dalla quale identifica una priorità di strade da proteggere.

Con cadenza riferita alla predisposizione del decreto prefettizio stesso, che consente le nuove istallazioni e riorganizzazione delle postazioni velox esistenti, Città metropolitana effettua anche la ricognizione delle postazioni già presenti sul territorio e la trasmette alla Prefettura.

Infine, per quanto riguarda l'idoneo posizionamento dei dispositivi autovelox, si precisa che l’aggiornamento del Codice della Strada, Legge 120/2010 e s.m.i., impone che l'autovelox lungo strade extraurbane secondarie con limite di velocità inferiore a 90 km/h possa essere installato solo se non esistono variazioni di limite di velocità per un tratto di almeno un chilometro, e se il suddetto limite è segnalato alla distanza di almeno 1 km precedente il dispositivo di rilevazione. Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012 occorre che vi sia lo stesso limite massimo di velocità per un chilometro a prescindere da quale strada si provenga.

 

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. - CdS Art. 142
  • D.L. n.121 del 20/06/2002 Art. 4
  • D.M. MIT del 11/04/2024
  • Circolare Ministeriale n. 300/A/2289/ 12/101/3/3/9 del 26/03/2012
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29/12/2010
 
E' possibile?

SI

 
Da richiedere a?

I Comuni richiedono a Prefettura di Bologna

 
Procedura?

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Modulo richiesta

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