4.2) Attraversamento pedonale, ciclo-pedonale o ciclabile a raso su strade extraurbane

Attraversamento pedonale

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal Comune interessato a Città metropolitana di Bologna mediante apposita modulistica (30 KB).
La Città metropolitana di Bologna autorizza con grande cautela attraversamenti pedonali, ciclo-pedonali o ciclabili a raso in ambito extraurbano in quanto si ritiene che le velocità massime consentite dal Codice della Strada su questo tipo di strade non consentano una fermata dei veicoli in piena sicurezza per dare la precedenza al pedone.

Per tale ragione, generalmente, solo in casi eccezionali di forte urbanizzazione di un determinato tratto stradale, in presenza di ordinanze che vi abbiano già disposto la riduzione del limite massimo di velocità, dove la velocità massima consentita è quindi di 70 km/h o di 50 km/h e con una visibilità superiore a 100 metri (art.79 “Visibilità dei segnali” Reg. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) si può prendere in considerazione la realizzazione di un attraversamento pedonale e/o ciclabile a raso.
Sono comunque da verificare, con apposita valutazione preventiva, le specifiche caratteristiche stradali e del contesto riferite ad ogni richiesta.
In caso di rilascio dell’autorizzazione all’istituzione dell'attraversamento questo dovrà essere realizzato con particolari cautele e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • Gli attraversamenti pedonali, ciclo-pedonali o ciclabili di nuova istituzione in strade extraurbane, oltre che adeguatamente illuminati, dovranno essere semaforizzati con impianto a tre lanterne (rossa, gialla e verde) e a chiamata.
 
  • Oltre all’installazione di lanterne semaforiche negli attraversamenti si vedano le condizioni di obbligo di collocazione, in abbinamento, di dispositivi di conto alla rovescia alla pagina dedicata (Link FAQ.6)
  • La segnaletica orizzontale inerente gli attraversamenti pedonali e ciclabili deve essere conforme a quanto previsto rispettivamente dall’art. 145 e dall’art. 146 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS, generalmente da integrare con segnaletica orizzontale, costituita da “sistemi di rallentamento ad effetto ottico” delle velocità, nei due sensi di marcia, conformi all’art.179 co.2 del Regolamento (Fig. II.473); la segnaletica orizzontale deve essere realizzata mediante l’impiego di vernici ad alta visibilità ed aderenza e mantenuta in efficienza nel tempo.
  • Ai lati degli attraversamenti pedonali e/o ciclabili devono essere installati due segnali bifacciali di “attraversamento pedonale” Fig. II.303 art.135 co.3 (uno per lato) e/o di “attraversamento ciclabile” Fig. II.324 art.135 co.15 (uno per lato), volti a localizzarne la posizione; i segnali bifacciali di attraversamento possono essere installati ai due lati della strada ovvero al di sopra della stessa, sempre in corrispondenza dell’attraversamento. In caso di impossibilità nell’installazione dei pali laterali di supporto ai suddetti segnali bifacciali va prevista la posa di un portale luminoso sul quale collocarli.
  • Sulle strade extraurbane i segnali di attraversamento pedonale e/o ciclabile devono essere preceduti dal segnale triangolare di pericolo (Regolamento D.P.R. 495/1992 e s.m.i. Art. 135 co.3 e co.15) di cui all’art.88 del Regolamento NCdS figura II.13 (pedonale) e II.14 (ciclabile), installato solo nelle condizioni di cui al medesimo art.88 co. 2 e 4. In caso di particolari condizioni del contesto, da valutare specificamente, è da prevedere eventuale lanterna intermittente gialla di presegnalazione in abbinamento al segnale di pericolo.
  • Gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili dovranno essere adeguatamente segnalati (con lanterne luminose lampeggianti gialle) ed illuminati, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, mediante dispositivi tipo “smart”, in modo da garantire la piena illuminazione del pedone per tutta la durata dell’attraversamento secondo i parametri della normativa UNI 11248/2007, la UNI EN13201-2/2016 e le UNI/TS 11726/2018, mediante l’installazione di apparecchi ad emissione di luce asimmetrica con fascio di luce trasversale che massimizzi la visibilità del pedone (Cfr. Det. Direttore Generale Ambiente – Reg. Emilia-Romagna n. 1431/2010); l’illuminazione può essere “a chiamata.
    Se l’attraversamento dotato di attivazione dell’illuminazione tramite sensore di rilevazione della presenza di pedone è anche ciclabile l’attivazione dell’illuminazione stessa è da abbinare sempre al pulsante manuale di “chiamata”, progettando con particolare attenzione la geometria degli ambiti di avvicinamento e l’illuminotecnica dell’attraversamento.
    Tali dispositivi possono essere alimentati da pannelli solari e/o da allacciamento alla pubblica illuminazione garantendone però la continuità di funzionamento prevedendo anche l’installazione di batteria tampone.
  • Nel caso di collocazione di portale a bandiera con il segnale di attraversamento pedonale luminoso bifacciale e semaforo installati al disopra della strada si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
    - che la luce libera tra il bordo inferiore del portale compresi tutti i dispositivi e segnali e il piano viabile sia non inferiore a metri 5,10 (art.81 co.6 del Reg. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.);
    - che copia dei certificati di stabilità dei manufatti sia consegnata agli uffici dell’Area Sviluppo delle Infrastrutture - Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie;
    - che prima dell’installazione si proceda a contattare il sorvegliante di zona per concordare il posizionamento del plinto.

 

E' poi necessaria l'emanazione dell'ordinanza dirigenziale dell’ente proprietario della strada, Città metropolitana di Bologna, di istituzione del passaggio pedonale e/o ciclabile (cfr art. 7 co. 3 del Codice della Strada).

 
 
 
E' possibile?

SI

 
Da richiedere a?

I privati segnalano a Comune e Città metropolitana di Bologna

 
 
Modulo richiesta
 
 

SI - SP tratti extraurbani

I Comuni richiedono a Città metropolitana di Bologna