4.1) Attraversamento pedonale, ciclo-pedonale o ciclabile a raso all'interno di un centro abitato

Schema di attraversamento pedonale
 
 

La richiesta di nulla osta deve essere presentata dal Comune interessato a Città metropolitana di Bologna mediante apposita modulistica (30 KB).
Solitamente in ambito urbano è possibile la realizzazione di attraversamenti pedonali, ciclo-pedonali o ciclabili a raso con le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • La segnaletica orizzontale inerente gli attraversamenti pedonali e ciclabili deve essere conforme a quanto previsto rispettivamente dall’art. 145 e dall’art. 146 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS, eventualmente da integrare con segnaletica orizzontale, costituita da “sistemi di rallentamento ad effetto ottico” delle velocità, nei due sensi di marcia, conformi all’art.179 co.2 del Regolamento (Fig. II.473); la segnaletica orizzontale deve essere realizzata mediante l’impiego di vernici ad alta visibilità ed aderenza e mantenuta in efficienza nel tempo.
 
  • Ai lati degli attraversamenti pedonali e/o ciclabili devono essere installati due segnali bifacciali di “attraversamento pedonale” Fig. II.303 art.135 co.3 (uno per lato) e/o di “attraversamento ciclabile” Fig. II.324 art.135 co.15 (uno per lato), volti a localizzarne la posizione; i segnali bifacciali di attraversamento possono essere installati ai due lati della strada ovvero al di sopra della stessa, sempre in corrispondenza dell’attraversamento. In caso di impossibilità nell’installazione dei pali laterali di supporto ai suddetti segnali bifacciali va prevista la posa di un portale luminoso sul quale collocarli.
  • Sulle strade urbane di scorrimento i segnali di attraversamento pedonale e/o ciclabile devono essere preceduti dal segnale triangolare di pericolo (Regolamento D.P.R. 495/1992 e s.m.i. Art. 135 co.3 e co.15) di cui all’art.88 del Regolamento NCdS figura II.13 (pedonale) e II.14 (ciclabile), installato solo nelle condizioni di cui al medesimo art.88 co. 2 e 4.
  • Gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili dovranno essere adeguatamente segnalati (con lanterne luminose lampeggianti gialle) ed illuminati, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, mediante dispositivi tipo “smart”, in modo da garantire la piena illuminazione del pedone per tutta la durata dell’attraversamento secondo i parametri della normativa UNI 11248/2007, la UNI EN13201-2/2016 e le UNI/TS 11726/2018, mediante l’installazione di apparecchi ad emissione di luce asimmetrica con fascio di luce trasversale che massimizzi la visibilità del pedone (Cfr. Det. Direttore Generale Ambiente – Reg. Emilia-Romagna n. 1431/2010); l’illuminazione può essere “a chiamata.
  • Se l’attraversamento dotato di attivazione dell’illuminazione tramite sensore di rilevazione della presenza di pedone è anche ciclabile l’attivazione dell’illuminazione stessa è da abbinare sempre al pulsante manuale di “chiamata”, progettando con particolare attenzione la geometria degli ambiti di avvicinamento e l’illuminotecnica dell’attraversamento.
    Tali dispositivi possono essere alimentati da pannelli solari e/o da allacciamento alla pubblica illuminazione garantendone però la continuità di funzionamento prevedendo anche l’installazione di batteria tampone.
  • In caso di installazione di lanterne semaforiche negli attraversamenti, si vedano le condizioni di obbligo di collocazione, in abbinamento, di dispositivi di conto alla rovescia alla pagina dedicata (Link FAQ.6)
  • Si devono effettuare i sopralluoghi preventivi con il sorvegliante di zona per concordare la posizione più idonea per l’istituzione dell’attraversamento pedonale e della segnaletica verticale e orizzontale.
  • La realizzazione di un’eventuale isola pedonale spartitraffico (attraversamento pedonale protetto) deve essere conforme a quanto previsto agli art.176 e178 del Regolamento di esecuzione del NCdS e deve essere segnalata attraverso l’apposizione di opportuna segnaletica orizzontale (art.150 Reg. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e verticale (art.177).

 

Per strade urbane di grande traffico si consiglia di realizzare l’attraversamento pedonale con strisce bianche di larghezza pari a 4 metri come indicato dall’art.145 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.°495, con materiali ad alta visibilità ed aderenza.
E' poi necessaria l'emanazione dell'ordinanza sindacale comunale di istituzione del passaggio pedonale (cfr art. 7 co. 3 del Codice della Strada) previo parere/nulla osta favorevole della Città metropolitana di Bologna.

 
 
 
 
 
E' possibile?

SI

 
Da richiedere a?

I privati segnalano a Comune e Città metropolitana di Bologna

 
 
Modulo richiesta
 
 

SI - SP tratti urbani

I Comuni richiedono a Città metropolitana di Bologna