La Città metropolitana, quale Soggetto aggregatore, ha bandito la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio minuta manutenzione edile idraulico e spurghi presso gli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di ventiquattro mesi, suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali)"
Convenzione Rep. 102/2022 PG 69000/2022 ATTIVA per la sottoscrizione di nuovi OF/OAF dal 16/11/2022 al 15/11/2024.
Rinnovo: fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi con massimale pari al massimo a quello originario.
Proroga: fino all’esaurimento del massimale, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
Con la
determina dirigenziale n. 1260 del 09/06/2023
è stato disposto il rinnovo del Lotto 1 della Convenzione in oggetto per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dall'adozione del presente atto.
Dal 16/5/2023 è attiva la revisione prezzi come da articolo 25.7 del Capitolato.
Dal 16/5/2023 è attiva la revisione prezzi come da articolo 25.7 del Capitolato.
LOTTO 1 CIG: 9294245D98
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara
Massimale precedente al rinnovo: 5.150.000,00 euro Massimale rinnovato: 10.300.000,00 (compresi oneri della sicurezza)
LOTTO 2 CIG: 92944685A1
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Massimale: 4.120.000,00 euro (compresi oneri della sicurezza)
LOTTO 3 CIG: 9294497D8D
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
Massimale: 2.060.000,00 euro (compresi oneri della sicurezza)
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (consorziata esecutrice: Formula Servizi Società Cooperativa)
Pec: consorzionazionaleservizi@legalmail.it
Referente: ing. Guido Tacchi Venturi tel. 335.132 7824
Appalto verde ai fini del monitoraggio di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
Obiettivo del servizio è porre in essere tutte le attività necessarie a garantire il permanere dei requisiti minimi delle costruzioni (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011 – all. 1). Sono a carico del Fornitore le attività ordinarie intese come:
Gli Enti possono aderire al Servizio secondo una delle due seguenti modalità:
1. Servizio “Minuta manutenzione edile” che comprende:
2. Servizio “Idraulico e spurghi” che può essere attivato solo da parte degli Enti che aderiscano anche al Servizio “Minuta manutenzione edile” di cui sopra e comprende:
Il corrispettivo a canone comprende, per entrambi i servizi, l’attivazione da parte del Fornitore di un Sistema Informativo dedicato che gestisce le attività di reperibilità 24/24h e 365 giorni/anno, un Contact center e le altre attività concernenti l’erogazione dei servizi. Il Sistema Informativo gestisce le attività programmate in relazione ai tempi di esecuzione, al relativo completamento, i ticket di intervento, i report mensili e prevede alert in caso di mancato rispetto delle tempistiche. È garantita la customizzazione del Sistema Informativo alla realtà dell’Ente contraente entro 10 giorni dalla presa in consegna.
Durata contratti attuativi - Ordinativi di fornitura (OF): 24 o 36 mesi.
Durata Ordinativi aggiuntivi di fornitura (OAF): il termine di scadenza coincide quello dell’OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.
Importo minimo degli OF: 10.000,00 euro – al netto dell’IVA (fatta salva la facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione).
In ragione della natura e complessità delle prestazioni caratterizzanti l’intero servizio, non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite a cura del Fornitore le seguenti attività:
a) rapporti con il Soggetto aggregatore e gli Enti contraenti, questi ultimi dalla Richiesta preliminare di fornitura alla scadenza degli OF e OAF;
b) organizzazione tecnica e coordinamento delle singole attività degli OF, anche con riferimento alla sicurezza;
c) coordinamento tecnico e verifica dell’avvenuto completamento delle attività programmate e relative certificazioni;
d) coordinamento tecnico e verifica dell’avvenuto completamento delle singole attività a chiamata e relative fasi (sopralluogo, messa in sicurezza, certificazioni).
Il Fornitore ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare l’esecuzione delle opere, prestazioni e servizi che rientrano nelle seguenti categorie:
L'autorizzazione all'eventuale subappalto, essendo attinente alla fase esecutiva, è di competenza del singolo Ente contraente.
Modifiche in corso d’esecuzione del contratto
Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.
Chi può aderire: le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna come accorpate nei tre lotti.
Come aderire: invio tramite pec della richiesta preliminare di fornitura (RPF) al fornitore (consorzionazionaleservizi@legalmail.it) e, per conoscenza, al Soggetto aggregatore (cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it) secondo il modello di RPF che si allega.
Iter di adesione:
All’OF è allegato obbligatoriamente il PDS ed i relativi allegati, compreso il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI standard.
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (gara bandita prima del 1/7/2023): in sede di emissione di OF/OAF, l’Ente dovrà corrispondere /accantonare una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, in favore del Soggetto aggregatore, nel rispetto della normativa applicabile anche interna al singolo Ente contraente
L'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al fine della razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’aggregazione dei fabbisogni, prevede:
L'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 prevede che “i Soggetti Aggregatori … possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il DPCM”.
Da ultimo con DPCM dell’11/07/2018 sono stati individuati gli ambiti di operatività dei Soggetti Aggregatori corrispondenti a 25 categorie merceologiche di beni e servizi ivi indicate, nonché le relative soglie al superamento delle quali ricorre l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale di rivolgersi a Consip S.p.A. o ai Soggetti Aggregatori.
Le categorie merceologiche di spesa comune che la Città metropolitana di Bologna può coprire sono:
Le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna.
Il documento con cui l’Ente contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura - OF). La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità per l’erosione del massimale e la comunicazione di risposta del Fornitore certifica la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza stessa, con riferimento agli elementi forniti dall’Ente contraente in RPF.
Il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico, economica, quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall’Ente contraente, allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura (OF).
L’OF è il contratto attuativo che regola il rapporto contrattuale tra l’Ente Contraente e il Fornitore per la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione: vi è allegato obbligatoriamente il PDS comprensivo dei relativi allegati, nonché il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara.
L’OAF è l’eventuale contratto integrativo/modificativo dell’OF, su richiesta dell’Ente Contraente, per far fronte alla necessità di affidare servizi in extra-canone o per modifica della consistenza dell’OF, secondo la disciplina e con le restrizioni previste nel capitolato.
Il DUVRI è elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara e deve essere allegato obbligatoriamente all’OF.
Il corrispettivo minimo per gli oneri interferenziali della sicurezza, in caso di mera accettazione del DUVRI standard per implicita valutazione di assenza di ulteriori rischi/aggravi di rischio, è calcolato come da Capitolato/DUVRI Standard a partire dal canone non ribassato ma ottenuto con i prezzi a base d’asta.
La convenzione è il contratto normativo stipulato tra il Soggetto aggregatore e il Fornitore aggiudicatario individuato a seguito della gara, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti contraenti tramite l'emissione di OF di cui costituirà parte integrante, esplicando su di essi i propri effetti anche se scaduta.
L’ordinativo di fornitura è, invece, il contratto attuativo tra singolo Ente contraente e Fornitore, in adesione alla Convenzione di cui sopra.
Convenzione e OF hanno durate diverse e prestabilite. Per durata della Convenzione si intende il periodo in nel corso del quale gli Enti contraenti possono aderire tramite l’emissione di OF o di OAF comunque regolati e disciplinati dalla Convenzione.
Quindi, ad esempio, se un OF di durata di 2 anni viene emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, l’OF stesso sarà comunque regolato per tutta la sua durata dalla Convenzione medesima, alla quale, tuttavia, non è più possibile aderire con nuovi OF dopo la scadenza.
La durata degli OAF non può eccedere la durata degli OF, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi: dunque il loro termine di scadenza coincide con quello dell’OF quale che sia il momento in cui sono stati emessi.
PER LE GARE BANDITE FINO ALL’1/07/2023
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come poi declinato in ciascun capitolato, all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro (comma 3) ed al fondo per l’innovazione (comma 4). Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.
A tal fine l’Ente contraente chiede al Fornitore di evidenziare in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.
PER LE GARE BANDITE DAL 2024
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come poi declinato in ciascun capitolato, all’atto dell’adesione, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro ed al fondo per l’innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.
A tal fine il Fornitore evidenzia in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.
Servizio tecnico appalti metropolitani e soggetto aggregatore
Telefono 051.659 8140
Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it
Unità operativa amministrativa appalti metropolitani e soggetto aggregatore
Telefono 051.659 8713/8115/8054/8586