FAQ
Normativa di riferimento

L'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al fine della razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’aggregazione dei fabbisogni, prevede:

  • l’istituzione, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei Soggetti Aggregatori nel quale è iscritta anche la Città Metropolitana di Bologna (cfr. da ultimo Anac n. 643 del 22/09/2021);
  • l’individuazione con DPCM delle categorie di beni e di servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali gli enti pubblici ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

L'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 prevede che “i Soggetti Aggregatori … possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il DPCM”.

 
Categorie merceologiche

Da ultimo con DPCM dell’11/07/2018 sono stati individuati gli ambiti di operatività dei Soggetti Aggregatori corrispondenti a 25 categorie merceologiche di beni e servizi ivi indicate, nonché le relative soglie al superamento delle quali ricorre l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale di rivolgersi a Consip S.p.A. o ai Soggetti Aggregatori.

Le categorie merceologiche di spesa comune che la Città metropolitana di Bologna può coprire sono:

  • 15 Vigilanza armata;
  • 16 Facility management immobili;
  • 17 Pulizia immobili;
  • 18 Guardiania;
  • 19 Manutenzione immobili e impianti;
  • 25 Manutenzione strade – servizi e forniture.
 
Chi può aderire

Le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna.

 
Cosa sono gli RPF

Il documento con cui l’Ente contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura - OF). La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità per l’erosione del massimale e la comunicazione di risposta del Fornitore certifica la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza stessa, con riferimento agli elementi forniti dall’Ente contraente in RPF.

 
Cos'è il PDS

Il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico, economica, quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall’Ente contraente, allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura (OF).

 
Cosa sono gli OF/OAF (Ordinativo di fornitura/Ordinativo aggiuntivo di fornitura):

L’OF è il contratto attuativo che regola il rapporto contrattuale tra l’Ente Contraente e il Fornitore per la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione: vi è allegato obbligatoriamente il PDS comprensivo dei relativi allegati, nonché il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara.

L’OAF è l’eventuale contratto integrativo/modificativo dell’OF, su richiesta dell’Ente Contraente, per far fronte alla necessità di affidare servizi in extra-canone o per modifica della consistenza dell’OF, secondo la disciplina e con le restrizioni previste nel capitolato.

 
DUVRI e oneri interferenziali della sicurezza:

Il DUVRI è elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara e deve essere allegato obbligatoriamente all’OF.

Il corrispettivo minimo per gli oneri interferenziali della sicurezza, in caso di mera accettazione del DUVRI standard per implicita valutazione di assenza di ulteriori rischi/aggravi di rischio, è calcolato come da Capitolato/DUVRI Standard a partire dal canone non ribassato ma ottenuto con i prezzi a base d’asta.

 
Modalità di adesione
  • L’Ente contraente invia la RPF al Fornitore e, per conoscenza, al Soggetto Aggregatore;
  • Nei 5 gg successivi al ricevimento il Soggetto aggregatore comunica all’Ente e al Fornitore la legittimazione alla adesione;
  • Il Fornitore, entro 10 giorni, comunica all’Ente in forma scritta la correttezza e completezza della RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale (fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo) proponendo una data per il sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente dell’Ente entro 15 giorni, salvo diversi accordi tra le parti;
  • Il sopralluogo viene concluso entro i termini di cui al Capitolato e il Fornitore predispone ed invia all’Ente il PDS, modificabile su richiesta dell’Ente con procedura e tempistica come da capitolato;
  • Entro 15 giorni dal ricevimento del PDS l’Ente può approvare il PDS mediante sottoscrizione per accettazione senza richiedere modifiche, ovvero richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, deve predisporre e inviare una nuova versione di PDS che l’Ente può approvare mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero su cui può formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del PDS, da redigere e consegnare per l'approvazione da parte dell'Ente. I termini per la procedura di modifica sono definiti in apposito articolo del capitolato: ove l’Ente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF;
  • L’Ente, una volta accettato il PDS, dispone con determina o altro atto analogo l'affidamento diretto al Fornitore in adesione alla convenzione, acquisendo un CIG derivato collegato al CIG padre acquisito dal Soggetto aggregatore e approvando il PDS. Nel quadro economico dell’adesione l’Ente contraente deve tenere conto dei costi per l’incentivo per funzioni tecniche spettante al Soggetto Aggregatore.
  • Successivamente l'Ente emette l'Ordinativo di Fornitura, cui è allegato il DUVRI, che in quanto contratto attuativo è controfirmato dal Fornitore e, unitamente al provvedimento di adesione alla convenzione, lo trasmette al Soggetto Aggregatore secondo le modalità indicate alla pagina dedicata di ciascuna convenzione.
 
Differenza tra la durata della convenzione e la durata del OF

La convenzione è il contratto normativo stipulato tra il Soggetto aggregatore e il Fornitore aggiudicatario individuato a seguito della gara, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti contraenti tramite l'emissione di OF di cui costituirà parte integrante, esplicando su di essi i propri effetti anche se scaduta.

L’ordinativo di fornitura è, invece, il contratto attuativo tra singolo Ente contraente e Fornitore, in adesione alla Convenzione di cui sopra.

Convenzione e OF hanno durate diverse e prestabilite. Per durata della Convenzione si intende il periodo in nel corso del quale gli Enti contraenti possono aderire tramite l’emissione di OF o di OAF comunque regolati e disciplinati dalla Convenzione.

Quindi, ad esempio, se un OF di durata di 2 anni viene emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, l’OF stesso sarà comunque regolato per tutta la sua durata dalla Convenzione medesima, alla quale, tuttavia, non è più possibile aderire con nuovi OF dopo la scadenza.

La durata degli OAF non può eccedere la durata degli OF, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi: dunque il loro termine di scadenza coincide con quello dell’OF quale che sia il momento in cui sono stati emessi.

 
Incentivi alle funzioni tecniche

PER LE GARE BANDITE FINO ALL’1/07/2023

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come poi declinato in ciascun capitolato, all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro (comma 3) ed al fondo per l’innovazione (comma 4). Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.

A tal fine l’Ente contraente chiede al Fornitore di evidenziare in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.

PER LE GARE BANDITE DAL 2024

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come poi declinato in ciascun capitolato, all’atto dell’adesione, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro ed al fondo per l’innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.

A tal fine il Fornitore evidenzia in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.

 
CONTATTI

Servizio tecnico appalti metropolitani e soggetto aggregatore

Telefono 051.659 8140

Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it  


Unità operativa amministrativa appalti metropolitani e soggetto aggregatore

Telefono 051.659 8713/8115/8054/8586

Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it