Cartelle esattoriali

La cartella esattoriale viene notificata da Agenzia delle Entrate e Riscossione e permette la riscossione dell’importo relativo al mancato pagamento di una sanzione per infrazioni al Codice della Strada ed al recupero delle eventuali spese di accertamento e notificazione, più la maggiorazione prevista dalla legge (n° 689/81) di un decimo della sanzione per semestre dalla data in cui è decorso il termine per il pagamento in misura ridotta.
Sulla Cartella esattoriale, per ogni verbale, l’importo dovuto è scomposto in 3 voci differenti:

  • tributo 5449: indica la sanzione da pagare;
  • tributo 5450: indica le maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81;
  • tributo 5451: indica le spese di accertamento e notifica del verbale.

 

La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

 
Informazioni relative alla Cartella esattoriale

E' possibile avere informazioni sull'iscrizione a ruolo contattando l'apposito servizio informativo istituito dalla Città Metropolitana di Bologna al seguente numero telefonico 0542 25459 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

 
Casi di annullamento della cartella esattoriale

È possibile richiedere il riesame per l'annullamento della cartella.

Di seguito sono elencati i motivi più ricorrenti per ottenere l’annullamento della cartella esattoriale:

  • il veicolo risultava rubato alla data della violazione: è necessaria la denuncia di furto e il verbale di rinvenimento/restituzione o la registrazione della perdita di possesso;
  • l’importo del verbale (sanzione e spese di notifica) è stato pagato entro i termini previsti dalla data di notifica del verbale stesso (art.202 CdS): è necessaria la ricevuta del pagamento*;
  • il proprietario del veicolo è deceduto in data successiva alla violazione;
  • vizio di notifica del verbale di violazione;
  • prescrizione quinquennale.

 

*Nota: nel caso in cui si fosse già pagato il verbale e si dovesse ricevere la cartella esattoriale è necessario controllare la data di pagamento che deve coincidere con i termini previsti dal Codice della strada, ovvero importo scontato del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica, minimo edittale se pagato entro 60 giorni dalla notifica. In presenza di pagamento irregolare/parziale, quanto versato vale come acconto e la cartella esattoriale viene emessa per la differenza ancora dovuta.

 

La richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo va presentata entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale; occorre presentare domanda al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.

In caso di persona diversa dalla diretta interessata è necessario esibire delega e documento d’identità dell’intestatario della cartella esattoriale.

 
Modalità di pagamento

Il pagamento della cartella esattoriale va effettuato entro 60 giorni dalla notifica tramite:

  • l’avvisatura di pagamento inclusa nella cartella esattoriale, presso uno dei PSP abilitati a PagoPa (prestatori di servizi di pagamento quali banche, poste, istituti di pagamento, ecc.);
  • internet, collegandosi al sito  https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/
  • sportelli del concessionario; per trovare lo sportello più vicino consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 

In caso di mancato pagamento della somma indicata nella cartella esattoriale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvia la procedura esecutiva che comporta il fermo del veicolo e i successivi pignoramenti.

 
Richiesta pagamento rateale

In alcuni casi, la legge consente il pagamento a rate della somma indicata nella cartella esattoriale. Per usufruire di questa possibilità occorre rivolgersi direttamente all'Agente della Riscossione che ha inviato la cartella, questi verificherà la sussistenza dei requisiti.

 
Ricorso alla cartella esattoriale

Opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011:

Se il contribuente vuole contestare una cartella di pagamento per errori sostanziali (non solo formali), deve presentare ricorso al giudice competente.

Per importi fino a 15.493 euro, il ricorso va presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione; per importi superiori, al Tribunale competente per territorio, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (oppure entro 60 giorni se il contribuente risiede all’estero), altrimenti non sarà ammesso.

Nel giudizio di primo grado, il contribuente può difendersi da solo, senza l’obbligo di un avvocato.

 

Opposizione all'esecuzione nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c.:

Se il contribuente vuole contestare un debito perché manca un titolo valido oppure perché il debito si è estinto dopo la sua formazione, prima che inizi l’esecuzione forzata deve presentare un’opposizione al giudice competente.

Per importi fino a 15.493 euro, il ricorso va presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione; per importi superiori, al Tribunale competente per territorio, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di pace (art. 82 commi 1e 2 c.p.c.).

Nelle opposizioni davanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.

 

Opposizione agli atti esecutivi nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c.:

Se il contribuente vuole contestare errori formali della cartella di pagamento o della procedura di riscossione, prima che inizi l’esecuzione, deve presentare opposizione al Tribunale competente per territorio.

L’opposizione va fatta con atto di citazione e deve essere notificata entro 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Se questo termine non viene rispettato, l’opposizione non è ammessa.

Se non è stato possibile contestare prima gli errori formali della cartella o della procedura di riscossione, oppure se si vogliono contestare la notifica del titolo o i singoli atti di esecuzione (come pignoramenti di beni, immobili o conti correnti), bisogna presentare ricorso al Tribunale competente, che agisce come Giudice dell’esecuzione.

Il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni:

  • dal primo atto di esecuzione, se gli errori riguardano il titolo su cui si basa il debito;
  • dal giorno in cui è stato compiuto l’atto contestato, se si tratta di singoli atti esecutivi.

 

Se il termine non viene rispettato, il ricorso non è ammesso.

Davanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.

 
Dati da indicare nell'opposizione

Ferme le ulteriori avvertenze o istanze richieste a seconda della forma in cui è proposta (citazione o ricorso), l'opposizione deve contenere:

  • l'indicazione del Giudice competente;
  • le generalità di chi presenta opposizione, comprensive del codice fiscale;
  • l’indicazione del rappresentante legale se l'opponente è società o ente;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nella sede del Giudice competente a ricevere l'opposizione. La mancata indicazione di tale requisito comporta la notifica degli atti mediante deposito presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente;
  • l'Ente impositore e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta l'opposizione;
  • il numero della cartella impugnata. E’ obbligatorio allegare la cartella impugnata;
  • la determinazione dell'oggetto della domanda, con l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'opposizione;
  • le proprie conclusioni;
  • l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui si intende avvalersi e l'allegazione dei relativi documenti;
  • l'incarico conferito al difensore, salvo che l'opposizione non sia sottoscritta personalmente.

 

L'opposizione deve essere sottoscritta da chi presenta opposizione o dal difensore incaricato.

Si rammenta che il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia ai sensi del D.P.R. n. 115/2002. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3bis del D.P.R. n. 115/2002.

 
Richiesta di sospensione del pagamento della cartella

La sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, pertanto contestualmente alla presentazione dell'opposizione può essere avanzata istanza di sospensione dell’esecuzione direttamente al Giudice competente o all’ente creditore che ha emesso il ruolo.

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