L’art. 2 comma 1-tricies della Legge 90 del 03/08/2013, che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, dà la seguente definizione di Impianto Termico:
...( 1-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
La nuova definizione, che implica modifiche del campo d'applicazione delle norme in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, è stata introdotta nella nostra Regione in seguito alla delibera di Giunta n.1577 del 13/10/2014 (scaricabile in normativa di riferimento)
Il corretto controllo della caldaia ottimizza il riscaldamento e minimizza il rischio di incidenti o immissione di scarichi pericolosi all'interno della casa. Inoltre contribuisce a mantenere la qualità dell'aria e a ridurre i consumi energetici.
Il Responsabile dell'impianto è l'occupante a qualunque titolo (proprietario, inquilino, ecc.) dell'immobile dove è situato l'impianto individuale.
Nel caso di condomini dotati di impianti centralizzati è l'Amministratore
Entrambi possono delegare tale responsabilità al cosiddetto ''terzo responsabile'' che può essere solo un' impresa abilitata delegata dall'occupante o dall'amministratore all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico. Tale delega deve essere formalizzata mediante apposito modulo da inviare all'ente competente.
Compiti del responsabile di impianto
Il responsabile d'impianto ha gli obblighi e le responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria dell'impianto termico. Deve quindi gestirne la conduzione e fare eseguire la manutenzione ordinaria e i controlli di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
Il responsabile di impianto deve inoltre conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell'impianto.