La Commissione VAM determina l'aumento di valore venale degli immobili soggetti ad abusi edilizi per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 10 e 14, comma 2, L.R. n. 23/04, accertati prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 15/2013.
In relazione ad abusi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 48 della citata L.R. n.15/2013 devono provvedere direttamente i Comuni, ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, L.R. n. 23/2004, utilizzando, ove disponibili, le quotazioni dell'Osservatorio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate al sito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/forniture-dati-omi
L'istanza deve includere la documentazione tecnica necessaria all'istruttoria e può essere presentata esclusivamente dal Comune che accerta l'abuso edilizio, attestando:
All'istanza occorre allegare tutta la documentazione utile alla deliberazione della pratica, fra cui necessariamente la tavola comparativa fra stato legittimo e stato di fatto;
Trasmissione dell'istanza firmata digitalmente all'indirizzo PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Segreteria Generale - 3° piano – Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna
Responsabile del procedimento
Dott. Gilberto Grossi – U.O. Assistenza agli Organi, Relazioni interistituzionali e Innovazione amministrativa
Tel. 051.659 8319 - gilberto.grossi@cittametropolitana.bo.it
Per l'invio di istanze, documentazione e quesiti alla Commissione occorre utilizzare la casella PEC della Città Metropolitana di Bologna: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Commissione dei valori agricoli medi
120 giorni
Si tratta di funzioni ex UTE. Il termine di 120 giorni è fissato dall'art. 28 della L. 47/85.
DIRETTORE GENERALE
La chiamata in causa della Commissione è comunque accessoria al ricorso avverso il provvedimento del Comune che irroga la sanzione.
No
L. 47/85 art. 28. DPR 380/2001;
L.R. 37/2002 art. 25 c.2 lettera e);
L.R. 23/2004 art. 21 c.2;
L.R. 15/2013