Autorizzazione che consente alle Imprese di autoriparazione che esercitano attività di revisione di operare variazioni della dotazione di Responsabile Tecnico - Ispettore - (inserimento, estromissione e sostituzione).
Avvertenza: Nel corso del 2023 è avvenuta la IMPLEMENTAZIONE E TENUTA DEL RUI (Registro Unico Ispettori) da parte della DGT Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Si aggiornano i modelli di istanza con la seguente avvertenza:
Gli ispettori sono classificati in varie categorie: ispettori ope legis e non ope legis. Tra i primi vi sono quelli in attività e quelli non in attività: per queste categorie mutano dunque i requisiti per l‘ accesso al RUI.
Si riporta a scopo esemplificativo stralcio della circolare prot. 32982 del 03/11/2023 concernente il riordino della figura dell‘ Ispettore:
Circolare prot. 32982 del 03/11/2023(3581 KB)
La richiesta in bollo deve essere inoltrata dal Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa a cui è stata rilasciata autorizzazione per l'esercizio di attività di revisione.
Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa (art. 240 c. 2 del DPR 495/92). Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.
Personali:
Morali:
Professionali:
aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2618/2004 se Responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31/08/2018.
Avere frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A e B e avere superato l‘ esame ed essere iscritto al RUI.ere fruito dell‘ aggiornamento professionale.
Le imprese devono presentare istanza previamente ogni variazione contrattuale intercorsa con la figura del responsabile tecnico/ispettore, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione: per inserimento e sostituzione Responsabile Tecnico: 2 Marche da bollo (valore corrente): n.1 applicata sulla domanda - n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio della autorizzazione
Patrizia Maestrale
tel: 051 659 8119 - 8173 fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI'- 9:00 - 12:00 - presso la sede di Via Benedetto XIV, 3 a Bologna PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
60 giorni per inserimento e sostituzione Responsabile Tecnico
20 giorni - Istituto Silenzio Assenso per estromissione Responsabile Tecnico
Dirigente Area Sviluppo Economico
Contro il provvedimento emesso è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna – sezione di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso.
In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento richiesto entro il termine sopra indicato, l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo - in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto - l'adozione del provvedimento entro metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.
Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna.
NO
Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultravigente).