Autorizzazione all'inserimento o sostituzione del responsabile tecnico di officina di revisione

 
Descrizione:

Autorizzazione che consente alle Imprese di autoriparazione che esercitano attività di revisione di operare variazioni della dotazione di Responsabile Tecnico - Ispettore - (inserimento, estromissione e sostituzione).

 

Avvertenza: Nel corso del 2023 è avvenuta la IMPLEMENTAZIONE E TENUTA DEL RUI (Registro Unico Ispettori) da parte della DGT Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Si aggiornano i modelli di istanza con la seguente avvertenza:

Gli ispettori sono classificati in varie categorie: ispettori ope legis e non ope legis. Tra i primi vi sono quelli in attività e quelli non in attività: per queste categorie mutano dunque i requisiti per l‘ accesso al RUI.

Si riporta a scopo esemplificativo stralcio della circolare prot. 32982 del 03/11/2023 concernente il riordino della figura dell‘ Ispettore:

Documento in formato Adobe AcrobatCircolare prot. 32982 del 03/11/2023(3581 KB)

 

 
Modalità di adempimento
Requisiti del richiedente:

La richiesta in bollo deve essere inoltrata dal Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa a cui è stata rilasciata autorizzazione per l'esercizio di attività di revisione.

Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa (art. 240 c. 2 del DPR 495/92). Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.

 

Personali:

  • aver raggiunto la maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria.


Morali:

  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale;
  • non essere sottoposto a procedimenti penali.


Professionali:
aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2618/2004 se Responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31/08/2018.

Avere frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A e B e avere superato l‘ esame ed essere iscritto al RUI.ere fruito dell‘ aggiornamento professionale.

 
 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare istanza previamente ogni variazione contrattuale intercorsa con la figura del responsabile tecnico/ispettore, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate.

Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

Contribuzione: per inserimento e sostituzione Responsabile Tecnico: 2 Marche da bollo (valore corrente): n.1 applicata sulla domanda - n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio della autorizzazione

 

 
A chi rivolgersi per informazioni

Patrizia Maestrale

tel: 051 659 8119 - 8173  fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
 

Orario: MARTEDI'- 9:00 - 12:00 - presso la sede di Via Benedetto XIV, 3 a Bologna PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI RECAPITI INDICATI

 
 
Casella di posta istituzionale/certificata:
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

60 giorni per inserimento e sostituzione Responsabile Tecnico
20 giorni - Istituto Silenzio Assenso per estromissione Responsabile Tecnico

 
Organo sostitutivo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Contro il provvedimento emesso è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna – sezione di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso.

In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento richiesto entro il termine sopra indicato, l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo - in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto - l'adozione del provvedimento entro metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna.

 
Caso di scia-silenzio assenso:

NO

 

 
Normativa di riferimento:
  • D.Lvo 285/92 art. 80
  • DPR 495/92 art.239 - 240 come modificati dal DPR 360/2001
  • Legge Regionale Emilia Romagna 9/2003
  • Decreto Ministeriale 15 novembre 2021 n. 446
  • Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40/2022;
  • Circolare n. 2420 del 25/01/2023 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
  • Circolare prot. 32982 del 02/11/2023 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
 
Controlli:

Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultravigente).



Data ultimo aggiornamento: 28-04-2025