MiSE - Piano Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Per credito d’imposta si intende qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute. Quando ammesso dalla casistica, se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Beneficiari: imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Il credito d'imposta del 6% (sez. Oggetto della misura - altri beni strumentali materiali) è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Oggetto della misura:

- per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (> allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

- per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 ( > allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing;

- per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Modalità di presentazione delle domande: il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Fonte: > MiSE

 
Data ultimo aggiornamento: 10-03-2020