MiSE - Piano Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

 

Credito d'imposta per la formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Per credito d’imposta si intende qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute. Quando ammesso dalla casistica, se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Oggetto della misura: il credito d’imposta è riconosciuto in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;

- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;

- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal > decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell' > allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Modalità di presentazione delle domande: il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Fonte: MiSE

 
Data ultimo aggiornamento: 10-03-2020