Manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale - Lotto 1
 

Manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale - Lotto 1


Convenzione Rep. 78/2022 PG 17400/2022 ATTIVA per la sottoscrizione di nuovi OF/OAF dal 22/03/2022 al 21/03/2024, fatto salvo l’eventuale esaurimento del massimale prima della scadenza o l’eventuale rinnovo.

Rinnovo: per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con massimale corrispondente.

CONVENZIONE PROROGATA FINO ALL'ESAURIMENTO DEL MASSIMALE E COMUNQUE AL MASSIMO SINO AL 21.03.2025

 
Prezzi
Tabella servizio segnaletica lotto 1
 

SL “Sconto percentuale su listini prezzo per attività extracanone”: 5%

 

SMO “sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato”: 10%

 
 
Lotti e importi
Suddivisione in lotti e capienze massime:

Si precisa che le percentuali di erosione indicate nei grafici sono meramente indicative, in quanto l'aggiornamento è periodico e non tempestivo. 

 

LOTTO 1 - CIG  894798921E

Amministrazioni/ Enti aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara  

Massimale: 2.100.000,00 euro (compresi oneri della sicurezza)

 

massimale lotto 1
 
 
 
Fornitore

R.T.I.– SIAS S.P.A. (capogruppo), PROGETTO SEGNALETICA S.R.L., EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L., SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

Pec: infosias@pec.it

Referente Marino Mazzoli tel. 335.698 6112

 
Descrizione sintetica del servizio

L’ente può aderire a:

“Servizio manutenzione segnaletica orizzontale”* come segue:

  • “Segnaletica orizzontale 80%” (che comprende a canone il ripasso completo di tutta la segnaletica orizzontale sul 100% della lunghezza complessiva delle strade inserite in OF)
    o in alternativa
  • “Segnaletica orizzontale 50%” (che comprende a canone il ripasso completo di tutta la segnaletica orizzontale sul 62,50% della lunghezza complessiva delle strade inserite in OF) 

 

“Servizio manutenzione segnaletica verticale non luminosa”**

  • “Reperibilità” (attivabile solo in associazione ad almeno uno dei servizi di cui sopra, comprende una reperibilità 24h/24 365 gg/anno con arrivo sul posto della squadra completa ed operativa entro 1 ora).

 

*Il “Servizio manutenzione segnaletica orizzontale” comprende a canone:

  • monitoraggio con verifica quadrimestrale dei parametri tecnici;
  • realizzazione e aggiornamento di un database georeferenziato;
  • ripasso completo della segnaletica, con le due opzioni di cui sopra. La percentuale di ripasso di ciascuna opzione è attribuita per il 50% del totale su ciascuna delle due annualità del servizio.


**Il “Servizio manutenzione segnaletica verticale non luminosa” comprende a canone:

  • attività bimestrale di monitoraggio, pulizia e verifica della situazione manutentiva della segnaletica stradale verticale e complementare non luminosa;
  • l’attività di ripristino/sostituzione parziale o totale, con sostituzione di quella vetusta, scaduta, deteriorata e comunque con caratteristiche tecniche non rispondenti al nuovo C.d.S. Le attività vanno dal ripristino parziale alla sostituzione completa in relazione al tipo ed entità di problematica riscontrata;
  • la realizzazione e aggiornamento di un database georeferenziato
 
Durata e importo minimo

Durata contratti attuativi - Ordinativi di fornitura (OF): 24 mesi.

Durata Ordinativi aggiuntivi di fornitura (OAF): il termine di scadenza coincide quello dell’OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.


Importo minimo degli OF
: 10.000,00 euro (fatta salva la facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione)

 
Subappalto e esecuzione

Ai sensi dell’art. 49. co. 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge con L. 108/2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice, il subappalto è ammesso nei limiti del 50%. In sede di offerta il Fornitore ha dichiarato l’intenzione di subappaltare “Noli a caldo, noli a freddo, fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, opere e servizi propedeutici all'esecuzione delle attività oggetto del bando di gara "Servizio di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale su strade di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni"”.

 

Il Fornitore si è impegnato a subappaltare solo a ditte in possesso di certificazione ISO 45001:2018 per l’esecuzione di segnaletica orizzontale.

L'autorizzazione all'eventuale subappalto, essendo attinente alla fase esecutiva, è di competenza del singolo Ente aderente. 

L'autorizzazione all'eventuale subappalto, essendo attinente alla fase esecutiva, è di competenza del singolo Ente contraente.

 

Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta

 

Modifiche in corso d’esecuzione del contratto: Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

 
Come aderire

Chi può aderire: le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province di BO, MO, FE. 

 

Come aderire: Per aderire è necessario inviare via pec una richiesta preliminare di fornitura (RPF), non vincolante, al Fornitore (infosias@pec.it) e, per conoscenza, al Soggetto aggregatore (cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it) secondo il  modello di RPF  che si allega.

 

Iter di adesione:

  • Nei 5 gg successivi al ricevimento della RPF il Soggetto aggregatore comunica al fornitore e all'ente richiedente la legittimazione alla adesione;
  • Il Fornitore, entro 5 giorni, comunica all’Ente in forma scritta, la correttezza e completezza della RFP e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale (fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo) e propone una data per il sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente dell’Ente entro 10 (dieci) giorni, salvo diversi accordi tra le parti;
  • A conclusione del sopralluogo, il Fornitore predispone ed invia all’Ente il Piano dettagliato del servizio (PDS), modificabile su richiesta dell’Ente con procedura come da articolo 5.2 del capitolato;
  • L’Ente, una volta accettato il PDS, dispone, con determina, l'affidamento diretto al fornitore in adesione alla convenzione stipulata dal Soggetto aggregatore, acquisendo un CIG derivato collegato al CIG padre acquisito dal Soggetto aggregatore per ciascun lotto (detta determina approva il PDS);
  • Successivamente l'Ente emette l'Ordinativo di Fornitura ovvero il contratto biennale, controfirmato dalle parti, che regola i rapporti tra l'Ente stesso e il Fornitore, allegando obbligatoriamente il PDS ed i relativi allegati.

 

All’OF è allegato obbligatoriamente il PDS ed i relativi allegati, compreso il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI standard.

 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (gara bandita prima del 1/7/2023): in sede di emissione di OF/OAF, l’Ente dovrà corrispondere (se già dotato di regolamento per incentivo delle funzioni tecniche)/accantonare (nelle more dell’adozione del relativo regolamento) una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, in favore del Soggetto aggregatore.

 
Documenti di interesse allegati
 
FAQ
Normativa di riferimento

L'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al fine della razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’aggregazione dei fabbisogni, prevede:

  • l’istituzione, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei Soggetti Aggregatori nel quale è iscritta anche la Città Metropolitana di Bologna (cfr. da ultimo Anac n. 643 del 22/09/2021);
  • l’individuazione con DPCM delle categorie di beni e di servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali gli enti pubblici ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

L'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 prevede che “i Soggetti Aggregatori … possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il DPCM”.

 
Categorie merceologiche

Da ultimo con DPCM dell’11/07/2018 sono stati individuati gli ambiti di operatività dei Soggetti Aggregatori corrispondenti a 25 categorie merceologiche di beni e servizi ivi indicate, nonché le relative soglie al superamento delle quali ricorre l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale di rivolgersi a Consip S.p.A. o ai Soggetti Aggregatori.

Le categorie merceologiche di spesa comune che la Città metropolitana di Bologna può coprire sono:

  • 15 Vigilanza armata;
  • 16 Facility management immobili;
  • 17 Pulizia immobili;
  • 18 Guardiania;
  • 19 Manutenzione immobili e impianti;
  • 25 Manutenzione strade – servizi e forniture.
 
Chi può aderire

Le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna.

 
Cosa sono gli RPF

Il documento con cui l’Ente contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura - OF). La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità per l’erosione del massimale e la comunicazione di risposta del Fornitore certifica la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza stessa, con riferimento agli elementi forniti dall’Ente contraente in RPF.

 
Cos'è il PDS

Il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico, economica, quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall’Ente contraente, allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura (OF).

 
Cosa sono gli OF/OAF (Ordinativo di fornitura/Ordinativo aggiuntivo di fornitura):

L’OF è il contratto attuativo che regola il rapporto contrattuale tra l’Ente Contraente e il Fornitore per la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione: vi è allegato obbligatoriamente il PDS comprensivo dei relativi allegati, nonché il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara.

L’OAF è l’eventuale contratto integrativo/modificativo dell’OF, su richiesta dell’Ente Contraente, per far fronte alla necessità di affidare servizi in extra-canone o per modifica della consistenza dell’OF, secondo la disciplina e con le restrizioni previste nel capitolato.

 
DUVRI e oneri interferenziali della sicurezza:

Il DUVRI è elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara e deve essere allegato obbligatoriamente all’OF.

Il corrispettivo minimo per gli oneri interferenziali della sicurezza, in caso di mera accettazione del DUVRI standard per implicita valutazione di assenza di ulteriori rischi/aggravi di rischio, è calcolato come da Capitolato/DUVRI Standard a partire dal canone non ribassato ma ottenuto con i prezzi a base d’asta.

 
Modalità di adesione
  • L’Ente contraente invia la RPF al Fornitore e, per conoscenza, al Soggetto Aggregatore;
  • Nei 5 gg successivi al ricevimento il Soggetto aggregatore comunica all’Ente e al Fornitore la legittimazione alla adesione;
  • Il Fornitore, entro 10 giorni, comunica all’Ente in forma scritta la correttezza e completezza della RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale (fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo) proponendo una data per il sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente dell’Ente entro 15 giorni, salvo diversi accordi tra le parti;
  • Il sopralluogo viene concluso entro i termini di cui al Capitolato e il Fornitore predispone ed invia all’Ente il PDS, modificabile su richiesta dell’Ente con procedura e tempistica come da capitolato;
  • Entro 15 giorni dal ricevimento del PDS l’Ente può approvare il PDS mediante sottoscrizione per accettazione senza richiedere modifiche, ovvero richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, deve predisporre e inviare una nuova versione di PDS che l’Ente può approvare mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero su cui può formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del PDS, da redigere e consegnare per l'approvazione da parte dell'Ente. I termini per la procedura di modifica sono definiti in apposito articolo del capitolato: ove l’Ente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF;
  • L’Ente, una volta accettato il PDS, dispone con determina o altro atto analogo l'affidamento diretto al Fornitore in adesione alla convenzione, acquisendo un CIG derivato collegato al CIG padre acquisito dal Soggetto aggregatore e approvando il PDS. Nel quadro economico dell’adesione l’Ente contraente deve tenere conto dei costi per l’incentivo per funzioni tecniche spettante al Soggetto Aggregatore.
  • Successivamente l'Ente emette l'Ordinativo di Fornitura, cui è allegato il DUVRI, che in quanto contratto attuativo è controfirmato dal Fornitore e, unitamente al provvedimento di adesione alla convenzione, lo trasmette al Soggetto Aggregatore secondo le modalità indicate alla pagina dedicata di ciascuna convenzione.
 
Differenza tra la durata della convenzione e la durata del OF

La convenzione è il contratto normativo stipulato tra il Soggetto aggregatore e il Fornitore aggiudicatario individuato a seguito della gara, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti contraenti tramite l'emissione di OF di cui costituirà parte integrante, esplicando su di essi i propri effetti anche se scaduta.

L’ordinativo di fornitura è, invece, il contratto attuativo tra singolo Ente contraente e Fornitore, in adesione alla Convenzione di cui sopra.

Convenzione e OF hanno durate diverse e prestabilite. Per durata della Convenzione si intende il periodo in nel corso del quale gli Enti contraenti possono aderire tramite l’emissione di OF o di OAF comunque regolati e disciplinati dalla Convenzione.

Quindi, ad esempio, se un OF di durata di 2 anni viene emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, l’OF stesso sarà comunque regolato per tutta la sua durata dalla Convenzione medesima, alla quale, tuttavia, non è più possibile aderire con nuovi OF dopo la scadenza.

La durata degli OAF non può eccedere la durata degli OF, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi: dunque il loro termine di scadenza coincide con quello dell’OF quale che sia il momento in cui sono stati emessi.

 
Incentivi alle funzioni tecniche

PER LE GARE BANDITE FINO ALL’1/07/2023

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come poi declinato in ciascun capitolato, all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro (comma 3) ed al fondo per l’innovazione (comma 4). Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.

A tal fine l’Ente contraente chiede al Fornitore di evidenziare in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.

PER LE GARE BANDITE DAL 2024

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come poi declinato in ciascun capitolato, all’atto dell’adesione, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro ed al fondo per l’innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.

A tal fine il Fornitore evidenzia in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.

 
CONTATTI

Servizio tecnico appalti metropolitani e soggetto aggregatore

Telefono 051.659 8140

Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it  


Unità operativa amministrativa appalti metropolitani e soggetto aggregatore

Telefono 051.659 8713/8115/8054/8586

Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it