La rinuncia all'esercizio dell'attività di autoscuola avviene in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e ad essa ne consegue l'eventuale revoca dell'autorizzazione originaria all'esercizio dell'attività rilasciata in base alla precedente normativa.
La rinuncia ha efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. e può essere operata senza ulteriori adempimenti; il dichiarante deve garantire contestualmente alla presentazione della SCIA di aver provveduto agli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività, più avanti specificati (v. modalità).
La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto segnalato non sia realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
Essere titolari/legale rappresentanti di autoscuola.
I soggetti interessati, nel momento in cui depositano la dichiarazione di rinuncia all'attività, devono aver provveduto:
A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di cessazione dell'attività, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di autoscuola e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.
Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate. Il materiale è disponibile presso il Servizio o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione: Nulla è dovuto
Dott.ssa Annalisa Autiero
tel: 051 659 8390
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 13:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - E.Q. del Servizio amministrativo Trasporti
60 gg.
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificata da ultimo dalla L. 122/2010, possono procedere alla revoca dell'attività a far data dalla presentazione della SCIA, da intendersi come data di protocollazione della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).
Dirigente Area Sviluppo Economico
Tar di Bologna
SI
Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;
Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;
Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.);
Legge 7/8/1990, n. 241 Art. 19 e s.m.i..
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.