Archivio - Turismo, Cultura e Spettacolo

DL SOSTEGNI BIS - CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI E AFFITTO D'AZIENDA

(art. 4 D.L 25 maggio 2021, n. 73)

Per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione per i mesi da maggio 2021 a luglio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente (art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) della possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

 
DL SOSTEGNI BIS - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI

(art. 32 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

Per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d’imposta del 30 per cento – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e DPI. Nello specifico sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
 
DL SOSTEGNI BIS - SOSTEGNO A FAVORE DEL SETTORE AGRITURISTICO

Al fine di sostenere l’occupazione nel settore agricolo, i dipendenti dell’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli (art. 68 D.L 25 maggio 2021, n. 73)

Per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi dell’epidemia da Covid-19, l’art. 70 D.L 25 maggio 2021, n. 73 riconosce alle aziende delle suddette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero riguarda la mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.

 
DL SOSTEGNI BIS - INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

(art. 42 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

L’art. 42 del Decreto Sostegni bis riconosce un contributo economico a una platea di diversi soggetti. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, è prevista un’indennità una tantum di 1.600 euro, nello specifico:

  • ai soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art 10 del decreto-legge n. 41/2021
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (25 maggio 2021), che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodi.
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di i) titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; ii) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; iii) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16.
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.


Le indennità non sono cumulabili tra loro; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del reddito.

 
DL SOSTEGNI BIS - SOSTEGNO AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALLE ATTIVITÀ CIRCENSI

(art. 65 D.L. del 25 maggio 2021, n. 73)

Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante sono esonerati dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 
DL SOSTEGNI BIS - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA NEL SETTORE SPETTACOLO

Per l’accesso all’indennità economica di malattia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, viene ridotto da 100 a 40 il numero di contributi giornalieri versati dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.

Viene inoltre innalzato l’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità saranno quindi calcolati su una retribuzione massima giornaliera di riferimento elevata a euro 100,00.

 

 
DL SOSTEGNI - MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRENSORI SCIISTICI

(art. 2 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021; art. 3 D.L 25 maggio 2021, n. 73)

Pubblicato l'avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi pari a 430milioni di euro destinati al ristoro delle perdite subite dagli esercenti di attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici, come previsto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 26 agosto 2021.

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2021 (€ 700 milioni ex L.n. 69/2021, € 100 milioni ex D.L. 73/2021) destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Le risorse del fondo sono ripartite secondo le seguenti modalità:

  1. 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;
  2. 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
  3. 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all’allegato A del decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro. L’allegato A al presente decreto definisce per la Regione Emilia-Romagna risorse pari a 3.721.052 €


Ai fini del riparto ed erogazione delle risorse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo: “Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il contributo di cui alla lettera b) , in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 (V. box “DL Sostegni - indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”)

 
DL SOSTEGNI - MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

(art. 6 - quater D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021)

Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29bis del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, pari a 18 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali, viene implementato di ulteriori 5 milioni di euro per il 2021

 
DL SOSTEGNI - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA PANDEMIA E DELLA CERAMICA ARTISTICA DI QUALITÀ

(art. 26 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con L. n. 69/2021)

Per l’anno 2021 è istituito un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (ex l.n. 218/2003) e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Una quota del fondo non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

 

(art. 36 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con L. n. 69/2021)

Con la conversione del D.L. 41/2020, la quota di cui all’articolo 71 -octies, comma 3 -bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 71 -septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633

 
DL SOSTEGNI - MISURE URGENTI PER LA CULTURA

VOUCHER PER BIGLIETTI SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

(art. 36 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con L. n. 69/2021)

L’articolo prolunga la durata del Voucher definito dall’art. 88 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” che identificava per il periodo tra l’entrata in vigore del decreto al 30 settembre 2020 la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. La durata del voucher viene prolungata a 36 mesi. Vengono inoltre prolungate le disposizioni relative all’emissione dei voucher, che si applicano nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di presentazione della richiesta, definiti in 30 gg, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (21/05/2021).

Inoltre, relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione (21/05/2021) rimangono validi per la durata di 36 mesi, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023. Qualora lo spettacolo venga annullato, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso del biglietto.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLO DAL VIVO

(art. 36bis D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con L. n. 69/2021)

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta del 90% quale contributo straordinario.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Il credito d’imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definite entro 30 giorni dall’entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto (21/05/2021), nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2021

 

VERSAMENTO IMU 2021 - 2022

D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, L.n. 126/2020

L’art. 78 comma 3 sancisce che l’’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

 

 
DL SOSTEGNI - MISURE DI SOSTEGNO PER IL SISTEMA FIERE

La dotazione del “fondo per la promozione integrata” istituito con l’art. 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l’anno 2021. A valere su tale stanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest S.pA agli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Questa indennità non è compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata.

 

 
RIMBORSI CON VOUCHER - TITOLI DI VIAGGIO, SOGGIORNO, PACCHETTI TURISTICI

(art. 30 comma 4bis, modifica all’art. 88 bis D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 e modificato D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020, art. 7 D.L. 73/2021 )

L’articolo definisce i casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati a causa dell’emergenza epidemiologic, nonchè le modalità di rimborso (diretto o attraverso l’erogazione di un voucher) per i soggetti che ricadono all'interno di queste fattispecie.

La durata della validità dei voucher è portata a ventiquattro mesi e tale validità prevista dall’art. 12-bis D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020 si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi ventiquattro mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi, è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Con art. 7 D.L. 73/2021, si amplia la possibilità del consumatore di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator, non solo direttamente presso le strutture.

Per quanto riguarda titoli di viaggio - trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per i contratti stipulati da:

  • soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  • soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei precedenti decreti;
  • soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  • soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti governativi, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti governativi;
  • soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  • dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.


Tali soggetti devono comunicare al vettore o struttura ricettiva o organizzatore del pacchetto il verificarsi di una delle precedenti situazioni, allegando la documentazione comprovante l’acquisto e la programmata partecipazione a un evento laddove presente, entro 30 giorni:

  • dalla cessazione della condizione (lett. a-d elenco precedente);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento (lett. e);
    dalla data prevista per la partenza (lett. f).


Il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso entro 30 giorni tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione.

Il diritto di recesso per le tipologie di contratto identificate, può essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e procede entro 30 giorni al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione.

Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione.

I soggetti precedentemente identificati (lett. 1-f) possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti di cui alle lett. a-f aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In questi casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza, si applica l’art. 1463 CC nonché quanto previsto dall’art. 41, c. 4, D.L. 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. L’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Nei casi di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte degli acquirenti o dell’organizzatore, o in caso di sospensione dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione.

Le disposizioni previste per il rimborso di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici si applicano anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.

 
FONDI PER IL TURISMO E LA CULTURA

(art. 36 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021, art. 3 D.L 25 maggio 2021, n. 73)

Il Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020, viene incrementato di 200 milioni di euro per il 2021.

All’art. 183 del D.L. 34/2020 è stato e istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21/05/2021), sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l’anno 2020, di 105 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

FONDO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI
È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Le modalità di funzionamento verranno definite da apposito decreto del Mibact, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (art. 178 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020)

 

FONDO A SOSTEGNO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
È stato istituito un fondo al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico (autobus scoperti, cosiddetto sightseeing)a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Le modalità di ripartizione sono state identificate con Decreto ministeriale del 24/08/2021.
Pubblicato l'avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 32milioni di euro previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del DM del 24 agosto 2021 destinati al ristoro di Agenzie di viaggio e Tour Operator che NON hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403.

 

FONDI PER IL SOSTEGNO AI SETTORI DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA E AUDIOVISIVO
Sono istituiti presso il MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due fondi da ripartire per il sostegno ai settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo con una dotazione pari a 345 milioni di euro per il 2020 -€ 245 milioni in parte corrente e € 100 milioni in conto capitale- (art. 89 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, modificato ex art. 183 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020; art. 5, c. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). I fondi sono dedicati al sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, inclusi artisti, autori interpreti ed esecutori, vengono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I Fondi sono stati stato aumentati per il 2021 per la parte corrente di 337,85 milioni e per la parte capitale di 120 milioni (art. 12 D.L. 30 novembre 2020, n. 157; (art. 36 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in L. n. 69/2021; art. 65 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

 

FONDO CULTURA
È istituito il Fondo Cultura finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e condizioni di funzionamento sono stabilite con decreto del Mibact di concerto Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati. Il decreto ministeriale può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. (art. 184 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020)

 

FONDO PER IL TURISMO IN ITALIA
È istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e lo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Soggetti beneficiari, progetti e modalità di assegnazione verranno definite con decreto da adottare entro 30 giorni dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. (art. 179 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020)

 
SOSTEGNO AD AUTORI, ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Con art. 65 c.4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 si interviene a modificare la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio di cui all’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori interpreti o esecutori, al fine altresì di garantire un più celere sostegno a una categoria particolarmente colpita dall’emergenza in corso. Il D.L. 73/2021 interviene a modificare la ripartizione prevista dall’articolo 71-octies, comma 1 della legge sul diritto d’autore stabilendo che, fermo restando l’invariato 50% da destinare agli autori e loro aventi causa, il restante 50% sia ripartito in parti uguali tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Viene altresì abrogato il comma 2 del citato articolo 71-octies. Pertanto, al sistema vigente che prevede l’erogazione da parte di SIAE del 50% del compenso ai produttori di fonogrammi che a loro volta provvedono successivamente, entro sei mesi, a corrisponderne la metà ad artisti interpreti o esecutori, si sostituisce la diretta corresponsione da parte di SIAE della medesima quota del compenso (equiparata alla quota riconosciuta ai produttori di fonogrammi) agli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi.

L’art. 65 c. 5 del D.L. 73/2021 interviene sull’articolo 23, comma 1, della l. n. /2016, destinando una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche.

L’art. 90 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 detta misure di sostegno a beneficio degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore mediante la destinazione a tale fine di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per la riproduzione di copia privata ai sensi dell’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore.

Le misure previste all’art. 185 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020 sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 
MISURE A SOSTEGNO DELLA STAMPA E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L’articolo prevede il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera mirati ad assicurare la sostenibilità economica e la capillarità della diffusione della stampa, di un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.

Ai fini del credito d’imposta sono considerate ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.