La previsione dell'art. 19 della Legge 383/00 in merito alla flessibilità nell'orario di lavoro è subordinata alle forme di flessibilità o di turnazione che devono essere previste dai contratti o dagli accordi collettivi e sempre in compatibilità con l'organizzazione aziendale.
Il suggerimento è quindi di informarsi presso il luogo di lavoro se tali possibilità sono contemplate dai contratti collettivi del settore o azienda.