Che cos'è un'associazione di promozione sociale?

La figura dell'associazione di promozione sociale è stata introdotta nel sempre più variegato mondo del non profit dalla Legge n. 383 del 2000. Tale normativa cerca di inquadrare le associazioni che operino, sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
La Legge 383/2000 prevede inoltre che vengano istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale su base regionale, provinciale e nazionale.
A livello nazionale si è provveduto con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/11/2001 n.471.
Per quanto attiene la Regione Emilia Romagna la legge di riferimento è la Legge Regionale n. 34/02 che detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi.
L' attività dell'associazione di promozione sociale deve essere finalizzata al perseguimento di finalità di promozione sociale realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente. L'attività deve essere svolta in modo continuativo, rivolta agli associati ed a terzi.
La vocazione naturale dell'associazione di promozione sociale è organizzare attività per dare risposta ad un bisogno di natura collettiva e di utilità sociale i cui beneficiari sono i propri associati ed anche terzi. Viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della Legge 383/00 ed in particolare alle indicazioni contenute nell'art.3 della stessa.
Si prevede, inoltre, all'art.18 della L. 383/00, che le associazioni di promozione sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Infine, fra gli elementi caratterizzanti la normativa sulle associazioni di promozione sociale va segnalata la previsione, contenuta nell'art. 6 comma 2, della responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori. In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione e solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.