Le associazioni dal punto di vista civilistico possono essere di due tipi: riconosciute (e pertanto dotate di personalità giuridica v.artt.14 - 35 c.c.), e non riconosciute (e pertanto prive di personalità giuridica v.artt.36 - 38 c.c.).
La principale differenza tra le due consiste nel fatto che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v.art.38 c.c.). Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o da coloro che hanno contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione.
Al momento questa rimane l'unica sostanziale prerogativa delle associazioni riconosciute in quanto anche l'altro beneficio originariamente concesso ad esse, e cioè la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari, è stato progressivamente esteso alle associazioni non riconosciute (dapprima solo per le organizzazioni di volontariato con la propria legge specifica L. n. 266/91 e successivamente a tutte le associazioni con la legge Bassanini e la conseguente abrogazione dell'art.17 c.c.).
Va detto infine che la Legge n. 383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale prevede, all'art. 6 comma 2, un particolare regime per le associazioni non riconosciute iscritte nei registri da essa previsti in base al quale, per le obbligazioni assunte da tali associazioni, la responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione e pertanto i creditori di questa dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.