Comitato urbanistico

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 del 2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” prevede, agli artt. 46 e 47, che presso la Città metropolitana di Bologna sia istituito il Comitato Urbanistico Metropolitano CUM, allo scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento:

  • la partecipazione degli Enti con competenze urbanistiche all’iter di approvazione degli strumenti di pianificazione comunali;
  • il rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo e all’osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni;
  • la conformità del piano alla normativa vigente e la coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
  • l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale della Città metropolitana;
  • l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione comunale;
  • l'intesa dell’Ente titolare sulla eventuale variazione dei piani di altri livelli territoriali.

 

In particolare, la Delibera di Giunta Regionale n. 954 del 25/6/2018, che regola la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici, stabilisce che il CUM si esprima, per i Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale, sui seguenti strumenti urbanistici e le relative varianti:

  1. il Piano urbanistico generale PUG;
  2. gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato;
  3. gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio;
  4. i piani attuativi di iniziativa pubblica PAIP;
  5. ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale per il quale la legge non detti una specifica disciplina di approvazione.

 

In attuazione dell'art. 47 della l.r. 24/2017 e della DGR 954 del 25/6/2018, la Città metropolitana ha altresì nominato il proprio rappresentante in seno al Comitato Urbanistico Regionale il quale si esprime sui seguenti strumenti di pianificazione e sulle relative varianti: a) il piano territoriale regionale (PTR), di cui all’articolo 40 della L.R. n. 24/2017; b) il piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), di cui all’articolo 64 della L.R. n. 24/2017 c) il piano territoriale metropolitano (PTM), di cui all’articolo 41 della L.R. n. 24/2017; d) il piano territoriale di area vasta (PTAV), di cui all’articolo 42 della L.R. n. 24/2017; e) ogni altro piano settoriale di area vasta con valenza territoriale per il quale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della L.R. n. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. n. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta una specifica disciplina circa le sue modalità approvative).