Recenti modifiche legislative (art. 19 comma 2 della L. 241/1990, così come modificato dalla L. 69/2009) hanno introdotto la "DIA immediata": ora anche nel comparto Autoscuole
l'attività dichiarata (nuova apertura o altre variazioni di attività già esistenti) può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente, senza ulteriori adempimenti. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA la Provincia effettua i relativi controlli, con eventuale adozione di provvedimenti inibitori e/o conformativi.
Alle imprese che intendono avviare un'attività di autoscuola, la MCTC rilascia - su richiesta degli interessati ed in accordo con la Provincia di Bologna - un
permesso provvisorio di circolazione, al fine di consentire all'impresa di dimostrare, al momento della presentazione della DIA, di disporre di mezzi idonei e in particolare di quelli dotati di doppi comandi.
Al momento di presentazione della DIA le imprese devono dimostrare altresì di possedere
idonei locali con riferimento alla normativa di settore ed alla normativa locale e regionale in tema di agibilità.
Anche ai
trasferimenti del complesso aziendale si applica ora la DIA: la continuità nell'esercizio dell'attività di autoscuola avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano a rispettare con apposita autocertificazione.
Analogamente anche nel caso di
cessazione dell'attività, ad avvenuto completamento dei corsi di guida, la DIA avrà efficacia immediata.
L'ufficio provvederà a fornire le indicazioni operative necessarie mediante apposita circolare, ferma restando fin da ora la disponibilità degli uffici a chiarire telefonicamente ogni eventuale dubbio (Unità operativa autoscuole, agenzie P.A., scuole nautiche, officine di revisione tel . 051 659 8283 - 8394- 8839- 8514).
Unità operativa autoscuole, agenzie pratiche auto, scuole nautiche, officine di revisione