Esonero versamenti contributi previdenziali


Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto "Ristori"), prevede l’esonero contributivo di tre tipi in base alle caratteristiche dei datori di lavoro ammessi, ciascuna con regole diverse.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG

Sulla scia del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il decreto Ristori conferma l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

L'esonero contributivo è previsto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a seguito del decreto Agosto possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alle nuove settimane di cassa integrazione.

 
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER I SETTORI COLPITI DAL DPCM 24 OTTOBRE 2020

E' poi prevista la sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal mini-lockdown.
In particolare, il dl 137-2020 prevede che per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato al decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LA FILIERA AGROALIMENTARE, COMPRESI I PRODUTTORI DI VINO E BIRRA

Un'agevolazione specifica è poi riservata alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che subiscono le conseguenze delle nuove limitazioni alle attività di bar, pub e ristoranti. Il decreto Ristori interviene con una misura di portata limitata, cioè l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
L’esonero, riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, spetta anche a imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sempre con riferimento al mese di novembre 2020. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

 
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E TRASFORMAZIONI DEL CONTRATTO

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato e per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 6 del D.L. 104/2020 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. Inoltre, esso è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (successivamente al 15 agosto 2020) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO

È previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 
 
Data ultimo aggiornamento: 02-11-2020