Titolo VII - Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 72 (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti e i documenti della Provincia di Bologna e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. L'accesso ai documenti può essere differito con una motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, qualora la conoscenza possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, degli enti e delle imprese ovvero possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 73 (Forme particolari di pubblicità)

1. Gli organi istituzionali e gestionali sono tenuti ad adottare forme idonee di pubblicità delle direttive, delle istruzioni e delle circolari, nelle quali si determinano l'interpretazione ed applicazione di disposizioni normative. Delle forme di pubblicità è data esplicita indicazione, a cura degli organi competenti. negli atti e documenti soprammenzionati.

Art. 74 (Diritto di accesso)

1. Tutti gli interessati, singoli o associati, hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività mediante accesso ai documenti della Provincia di Bologna e delle istituzioni dell'Ente, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.
2. E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare il diritto dei soggetti interessati di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'Ente e delle istituzioni dipendenti.