Titolo II - Capo II

C A P O II
Il Presidente della Provincia

Art. 15 (Il Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e sovrintende all'andamento generale per quanto attiene al funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni assegnategli dalla legge e dai regolamenti, ha diritto di iniziativa sulle proposte deliberative e vigila sull'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite alla Provincia di Bologna, attivando i poteri sostitutivi nei confronti di altri enti locali inadempienti.
3. Il Presidente della Provincia, nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, indossa il distintivo della carica rivestita.
4. Nomina il Vice Presidente e gli assessori con apposito provvedimento che definisce i compiti e le attribuzioni loro affidati, ivi compresa la specifica assegnazione per le pari opportunità tra uomo e donna.
Detto provvedimento, firmato dagli stessi per accettazione, viene comunicato al Consiglio provinciale nella seduta di insediamento.
5. Accetta le dimissioni del Vice Presidente e degli assessori e può motivatamente revocarli, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede, nei termini di legge, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
7. Al Presidente della Provincia, compete, altresì:
a) agire e resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, previa deliberazione della Giunta;
b) stipulare, previa delibera del Consiglio provinciale, le convenzioni con comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi, nonché le convenzioni costitutive di consorzi;
c) stipulare, previa delibera del Consiglio provinciale, convenzioni con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e con altri enti pubblici e privati per l'affidamento di attività e servizi di interesse comune;
d) indire conferenze di servizio, finalizzate ad accordi di programma, conferenze di pianificazione e accordi territoriali, in ogni caso in cui la competenza per l'indizione non sia riservata ad un diverso organo;
e) previa deliberazione del Consiglio provinciale in ordine ai contenuti fondamentali, promuovere, concludere e approvare gli accordi di programma;
f) rappresentare l'Ente nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui fa parte;
g) indire i referendum deliberati dal Consiglio e promuovere le altre forme di consultazione popolare, proclamandone l'esito;
h) definire gli indirizzi ed emanare le direttive, sentita la Giunta, per l'individuazione delle collaborazioni esterne ad alta specializzazione necessarie ai fini delle esigenze di flessibilità dell'organizzazione, per il raggiungimento di obiettivi determinati e per lo svolgimento di attività a termine;

i) nominare le commissioni tecnico-consultive dell'Ente, ad eccezione delle commissioni di gara e delle commissioni di concorso;
l) definire, sentita la Giunta provinciale, gli indirizzi in ordine all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e servizi provinciali.

8. Il Presidente della Provincia può assegnare ad altri membri della Giunta provinciale ovvero a dirigenti o funzionari le funzioni di cui al comma 7 lettere b), c) ed f). Per le funzioni di cui alla lett. f), in caso di assegnazione a dirigenti, il Presidente definirà gli indirizzi, anche di voto, a cui gli stessi devono attenersi.

9. Il Presidente della Provincia assume gli atti amministrativi di propria competenza comportanti impegno di spesa, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge e della dichiarazione del segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 16 (Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni)

1. Il Presidente della Provincia provvede alle nomine o designazioni dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni individuando soggetti in possesso di qualificata e comprovata competenza tecnica o amministrativa. Per ciascuno dei nominati o designati è messo a disposizione dei Consiglieri provinciali il curriculum vitae. Il Presidente della Provincia provvede, successivamente, nella prima seduta utile, ad informare il Consiglio, onde permettere le opportune verifiche in ordine all'osservanza degli indirizzi deliberati. I nominati, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, si presenteranno al Consiglio e, successivamente, una volta all'anno riferiranno al Consiglio circa l'esercizio del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Il Presidente della Provincia può
provvedere, con adeguata motivazione, alla revoca dei soggetti di cui sopra e ad accettarne le dimissioni, disponendo la loro sostituzione e dandone successiva informazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

2. Ferme restando le incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di legge, non possono essere nominati o designati i consiglieri e tutti coloro per i quali esistano comprovate incompatibilità rispetto agli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

3. I rappresentanti della Provincia che cessano dalla carica allo scadere del mandato del Presidente della Provincia sono prorogati entro i termini di legge.

Art. 17 (Il Vice Presidente della Provincia)

1. Il Vice Presidente della Provincia a termini di legge, sostituisce temporaneamente il Presidente della Provincia, per sopperire ai casi di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinamento dell'attività della Giunta provinciale.

2. Il Vice Presidente della Provincia, nei casi previsti dal comma precedente, svolge le sole funzioni strettamente necessarie ed urgenti per garantire la sostituzione del Presidente e per assicurare il regolare funzionamento della Giunta.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, il Vice Presidente lo sostituisce sino alla elezione del nuovo Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. E' consentito al Vice Presidente di procedere alla eventuale nomina sostitutiva di assessori dimissionari.