Titolo II - Capo III

Il Consiglio

Art. 18 (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale di Bologna è composto dal Presidente della Provincia e da trentasei consiglieri.
2. Le competenze del Consiglio provinciale sono stabilite dalla legge.
3. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio provinciale è assicurata attraverso una struttura propria dotata di autonome risorse e disciplinata nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità per la gestione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio ed alle sue articolazioni in gruppi e Commissioni consiliari per il proprio funzionamento ed in particolare per lo svolgimento delle attività di informazione, di consultazione e di studio.
4. Il Consiglio provinciale determina l'indirizzo politico amministrativo della Provincia di Bologna e adotta gli atti fondamentali. Il Consiglio controlla l'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art. 21, mediante verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti delle stesse, avvalendosi anche della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.
5. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.
6. Il Consiglio accerta e dichiara l'impedimento permanente del Presidente della Provincia ad esercitare la carica rivestita.
7. Il Consiglio verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici in relazione alla forma di gestione prescelta anche attraverso periodiche relazioni della Giunta al Consiglio provinciale.
8. Il Consiglio effettua il monitoraggio degli incarichi assegnati, ai sensi dell'art. 15, comma 7, lett. h), in relazione all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite.

Art. 19 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, si ispira ai principi della rappresentanza democratica, della trasparenza, della partecipazione e della semplificazione, promuovendo opportune iniziative idonee a conferire efficienza, efficacia ed economicità alle proprie decisioni.
2. Il Consiglio provinciale può svolgersi, in particolari circostanze, da definirsi nel Regolamento per il funzionamento degli organi, in sedi diverse da quella istituzionalmente deputata.
3. Il Consiglio provinciale, al fine di acquisire elementi di valutazione e/o favorire un rapporto diretto con la Comunità provinciale su argomenti di rilevante interesse, può prevedere sedute aperte all'intervento di esterni. Le modalità di partecipazione, convocazione, pubblicizzazione e svolgimento di tali sedute sono demandate al Regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 20 (Prima seduta)

1. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto sono iscritti i seguenti oggetti:
a) convalida degli eletti e contestuale surroga dei consiglieri dichiarati ineleggibili;
b) elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
c) giuramento del Presidente;
d) comunicazione in ordine alla nomina del Vice Presidente e degli altri membri della Giunta provinciale con indicazione delle rispettive deleghe;
e) proposta degli indirizzi da seguire per le nomine e designazioni previste dall'art. 15, comma 6;

Art. 21 (Linee programmatiche)

1. Il Presidente della Provincia, nella prima seduta del Consiglio provinciale neo eletto annuncia la data entro cui dovranno essere presentate al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale termine non potrà superare, comunque giorni centoventi dalla data di insediamento del Consiglio.
2. La partecipazione informata dei consiglieri alla discussione e approvazione delle linee programmatiche è assicurata mediante lo svolgimento di apposita seduta da tenersi comunque non prima di quindici giorni dalla presentazione delle linee stesse. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche ai fini di eventuali adeguamenti, viene effettuata, di norma, in occasione delle sessioni dedicate
all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 22 (I Consiglieri provinciali)

1. L'elezione, la durata in carica e lo status giuridico dei consiglieri provinciali nonchè il numero di questi sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità provinciale, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato.
3. Ciascun consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro gli argomenti discussi ed approvati dal Consiglio.

Art. 23 (Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento. In caso di assenza, la giustificazione deve essere comunicata direttamente al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.

Art. 24 (Decadenza dalla carica di consigliere per assenze ingiustificate) 1. La decadenza dalla carica di consigliere provinciale per assenze ingiustificate è finalizzata a tutelare e salvaguardare l'interesse pubblico alla rappresentanza della Comunità ed al funzionamento del Consiglio
provinciale.
2. La decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari, in assenza di idonee e valide cause giustificative, può essere promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio, da ciascun consigliere, da qualsiasi cittadino elettore della Provincia di Bologna e da chiunque altro vi abbia interesse.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con apposita delibera adottata a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati ivi compreso il Presidente della Provincia.
4. Sono considerate, a mero titolo esemplificativo, cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari quelle riconducibili a malattia, a motivi familiari, impegni lavorativi, professionali, istituzionali, partitici e sindacali dei consiglieri interessati.
5. Il procedimento di decadenza è avviato dal Presidente del Consiglio per la mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero per intero alle apposite sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
6. Al consigliere sono contestate le assenze ingiustificate e assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per fornire giustificazioni; il Presidente del Consiglio informa il Consiglio medesimo dell'avvenuto avvio del procedimento di decadenza nella prima seduta utile.
7. Qualora il Consiglio non ritenga giustificate e documentate le cause addotte dai consiglieri, nei dieci giorni successivi formula richiamo formale con la maggioranza di cui al precedente comma 3; in caso di ulteriore assenza, sempre ingiustificata, li dichiara decaduti nel rispetto della procedura e dei tempi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 25 (Il Consigliere anziano)

1 Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neoeletto e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri provinciali.

Art. 26 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in Gruppi consiliari formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. I consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio eventuali adesioni ad un gruppo diverso da quello originario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce egualmente un gruppo consiliare.
4. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi, ai sensi del comma 1, possono formare un nuovo gruppo, autonomo, con la stessa denominazione di un gruppo rappresentato nel Parlamento europeo o nazionale o nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, previa autorizzazione scritta di quel gruppo. Qualora non ricorrano tali condizioni, i consiglieri compongono il gruppo misto, che si costituisce
anche comprendendo un solo consigliere.
5. Ai gruppi, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati, in funzione della loro consistenza numerica, secondo criteri di pari opportunità, adeguati locali, attrezzature, risorse finanziarie e, inoltre, assegnato personale per lo svolgimento delle loro attività.
6. I consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato ed eventualmente anche nel corso del medesimo, il proprio Presidente per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione si considera presidente del gruppo il consigliere anziano del gruppo così come definito
dal precedente art. 25.
7. I gruppi consiliari hanno sede, di norma, presso la residenza della Provincia.

Art. 27 (Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. E' istituita la Conferenza dei presidenti dei gruppi per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che richiedano l'esame immediato preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può, altresì, formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio. La Conferenza assume le determinazioni in ordine alle questioni
procedurali e di interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento degli organi.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo o un assessore da questi di volta in volta delegato.
3. La convocazione della Conferenza deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia o da almeno un quinto dei consiglieri provinciali. Nel caso venga richiesta da uno o più presidenti dei gruppi che non rappresentino un quinto dei consiglieri, l'eventuale rigetto deve essere motivato.

Art. 28 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche e sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Tale regolamento prevede i casi in cui la seduta è segreta.

Art. 29 (Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio)

1. Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, oratore ufficiale dell'Assemblea, la rappresenta nei rapporti con gli altri organi istituzionali e all'esterno, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale. Interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri nonchè, assicura, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari, proponendo il calendario dei lavori;
b) concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare senza diritto di voto.
4. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza, o impedimento temporaneo e quando venga delegato. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, questi ultimi sono sostituiti, dal consigliere anziano presente. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono di una apposita struttura operativa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, che devono appartenere uno alla maggioranza e uno alla minoranza, sono eletti, mediante separata votazione, per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere iscritta, dal Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno del Consiglio entro dieci giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede, nella stessa seduta, alla nuova elezione del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 30 (Convocazione e altre procedure consiliari)

1. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei presidenti dei gruppi in ordine al calendario dei lavori.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione, entro venti giorni dalla richiesta, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente della Provincia, iscrivendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti.
3. Le procedure concernenti la validità delle sedute e delle convocazioni, i criteri e le modalità di svolgimento delle votazioni, gli adempimenti della prima seduta del Consiglio neoeletto sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi.
4. In caso d'urgenza ovvero per motivi straordinari il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattr'ore.

Art. 31 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio provinciale istituisce, con criterio proporzionale, Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee determinandone le competenze, la materia, la composizione e l'eventuale durata. Detti organi collegiali ristretti sono costituiti per l'esercizio di attività preparatorie, consultive, propositive, referenti, di garanzia, di controllo, di informazione relative a funzioni e attività attribuite alla competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni di garanzia e controllo, la cui individuazione è stabilita in sede consiliare, sono presiedute da consiglieri indicati dai gruppi consiliari delle minoranze e ad essi appartenenti.
3. Le Commissioni, di cui al presente articolo, sono costituite con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, realizzata mediante voto plurimo, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo.
4. Il Regolamento per il funzionamento degli organi determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina il funzionamento, l'assegnazione dei supporti operativi e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
6. I gruppi consiliari possono avvalersi di un proprio consulente, indicato dal presidente del gruppo, per coadiuvare i consiglieri nelle sedute di Commissione. Gli eventuali oneri sono a carico dei gruppi stessi.

Art. 32 (Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio provinciale, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, secondo criteri di pariteticità, Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione. Le Commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla
delibera costitutiva.
2. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.
3. Al Consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.

Art. 33 (Commissioni consiliari speciali)

1. Il Consiglio provinciale, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, con apposita delibera, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali incaricate di esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'Ente ovvero di predisporre atti di particolare specificità e complessità, anche in deroga alle materie assegnate alle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla delibera costitutiva.

Art.  34   (Conferenza provinciale delle elette)

1. E’ istituita la Conferenza provinciale delle elette e delle amministratrici.

2. La Conferenza svolge funzioni propositive in materia di valorizzazione della differenza di genere e di pari opportunità tra uomo e donna. Si raccorda con le realtà esistenti sul territorio per accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni, nella organizzazione sociale, economica e culturale.

3. Nel Regolamento di attuazione vengono specificati gli obiettivi e stabilite le modalità di funzionamento della Conferenza .

 

Art. 35 (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e, comunque, all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano al segretario generale la dichiarazione preventiva delle spese elettorali, ancorché

finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato all'ufficio competente il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio della Provincia di Bologna per la durata di quarantacinque giorni.