Titolo II - Capo V

Disposizioni comuni

Art. 41 (Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Gli amministratori sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 42 (Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri provinciali è consentito di optare per la trasformazione dei gettoni di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari, in una indennità di funzione.
2. L'apposito Regolamento per il funzionamento degli organi disciplina le modalità per la determinazione e attribuzione dell'indennità di funzione.