Titolo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 84 (Revisione Statuto)

1. Le richieste di modifiche statutarie possono essere formulate:
1) dal Presidente della Provincia;
2) da ciascuno dei consiglieri provinciali;
3) da almeno 5000 elettori residenti nei comuni della Provincia di Bologna mediante l'applicazione delle procedure stabilite dall'art. 69.

Art. 85 (Regolamenti)

1. I regolamenti e le relative modifiche, ove non sia stabilito diversamente dalla legge, sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, i regolamenti sono approvati, con votazione da tenersi, di norma, in una seduta successiva, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione, ove non sia stabilito diversamente dal Consiglio provinciale.
3. L'entrata in vigore di norme statutarie comporta l'abrogazione di disposizioni regolamentari con esse incompatibili. Il Consiglio provinciale provvede agli adeguamenti necessari, di norma, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme statutarie.