TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO: indennità straordinarie

 

Domande all'INPS entro il 30 novembre

Con riferimento al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 segnaliamo l'art.15 che prevede INDENNITÀ STRAORDINARIE

Ai soggetti beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 è riconosciuta la medesima indennità pari a 1.000 euro erogata una tantum.
La stessa indennità spetta:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2020). La prestazione lavorativa deve essere stata svolta per almeno 30 giornate nel periodo di cui in precedenza. I soggetti non devono essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data del 29 ottobre 2020;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori intermittenti appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
  • ai lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020;


I soggetti di cui sopra, per beneficiare del contributo, non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Lo stesso contributo una tantum da 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Il contributo una tantum da 1.000 euro è riconosciuto anche:

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 presso il medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.


Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili.
Le domande vanno presentate all’INPS entro il 30 novembre 2020.

SUL SITO DI CITTA' METROPOLITANA LA SEZIONE Coronavirus, le misure di sostegno economico a imprese e lavoratori E' IN COSTANTE AGGIORNAMENTO https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/coronavirus_sostegno_imprese

 

 
 
 
 

Data ultimo aggiornamento: 11-01-2021