Veicoli adibiti al trasporto pali e materiale analogo

Trasporto pali
Trasporto pali

Per questa categoria di veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione ed altro materiale analogo (es.: condotte per gas ed acqua), è rilasciata un'autorizzazione periodica, di cui all'art. 13, c. 2B, lett. d), del Regolamento di esecuzione, per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.


Questi veicoli sono, generalmente, autocarri a n. 2 assi con massa complessiva a pieno carico nei limiti consentiti dall'art. 62 del Codice; inoltre, tali mezzi con il carico non devono eccedere sia in larghezza sia in altezza i limiti dimensionali di cui all'art. 62.

Il trasporto risulta "eccezionale" in quanto:

  • la sporgenza posteriore consentita di 4/10 L (art. 16, c. 3, lett. f) del Reg.) supera, però, quella legale prevista di 3/10 L;
  • la sporgenza anteriore consentita di 2,50 m. a partire dal centro dell'asse, comporta, comunque, una sporgenza dal limite anteriore del veicolo: sporgenza di norma non consentita;
  • la lunghezza massima che il veicolo può raggiungere nel trasportare il palo è di 14 m, e in tal caso, supera  quella legale di 12 m prevista per i veicoli a 2 assi da utilizzarsi allo scopo.

Si precisa, che si ritiene ammissibile prevedere per questa fattispecie il trasporto di materiale analogo a quello dei pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione qualora, siano rispettate le stesse condizioni di carico ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di "pubblica utilità" ancorché, nel disposto di legge non sia esplicitamente indicato (un esempio di tale applicazione è ripreso nella L.R. n. 3/99 e s.m.i. della Regione Emilia-Romagna).

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi per il trasporto di pali e materiale analogo che, per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).  

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).  

 

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .