Si tratta delle ipotesi di modifica del'assetto societario o della forma di esercizio dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di scuola nautica (in regime autorizzatorio o in SCIA), a seguito di uno dei seguenti eventi:
I) variazione societaria (per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale) che può intervenire con/senza variazione della ragione sociale;
II) trasformazione societaria (per variazione della forma giuridica di impresa).
In analogia con quanto previsto dalla normativa che disciplina il comparto delle autoscuole e in linea con i criteri applicati dall'Ufficio, da ultimo aggiornati, approvati con la determina Pg. n. 39123 del 21/06/2017 cui si rinvia “ Criteri ed Orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti " (si veda ALLEGATO C), è necessaria la presentazione di SCIA di variazione per tutti i casi sopra indicati.
L'eventuale ingresso, l'esclusione o il recesso di uno o più soci, mediante cessione di quote o azioni del capitale sociale (da documentarsi con esibizione della copia autentica dell'atto oppure da copia resa conforme con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000) deve essere specificamente comunicata con SCIA - come da fac simile in calce - alla Città metropolitana, che in tali casi effettuerà i controlli nei successivi 60 gg finalizzati all'accertamento dei prescritti requisiti in capo alla titolarità.
In tutte le sopra citate ipotesi viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica.
Si evidenzia inoltre che qualora le modifiche societarie incidano, oltre che sull'impresa anche sulla dotazione di personale operativo (in ingresso oppure in uscita), occorrerà produrre la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e morali previsti per lo svolgimento delle funzioni operative (Responsabile didattico, insegnante, istruttore) come da modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile.
Le variazioni e trasformazioni in oggetto sono trattate in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), relativamente all'intervenuta variazione societaria secondo il modulo di seguito disponibile. Resta salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità patrimoniale, degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 171/2005 s.m.i.).
La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificato dalla Legge 122/2010.
La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non venga attivato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
L'Ufficio provvederà a verificare le modifiche societarie presso la locale Camera di Commercio per l'Industria, Artigianato e Agricoltura. Sono fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.
La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato. L'impresa che presenta la SCIA in questione deve assicurare il permanere dei requisiti di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e alla L.R. 9/2003 art. 9 ed allegato E), e in particolare i requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la persona fisica richiedente, o in caso di persona giuridica per il legale rappresentante:
Deve inoltre essere assicurato il permanere degli ulteriori requisiti relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore per i quali è richiesto di confermarne la sussistenza mediante autocertificazioni.
A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica la completezza della documentazione presentata, dandone di norma apposita comunicazione all'Impresa interessata, al fine di consentire la modifica societaria dichiarata, senza la necessità di ulteriori adempimenti.
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di modifica della variazione societaria, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la modifica apportata ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione: Nulla è dovuto
Dott. Nicola Colacicco
tel: 051 659 8373 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 12:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività o modifica oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
Dirigente Area Sviluppo Economico
Tar Bologna
SI
La modulistica verrà aggiornata solo a completamento del quadro normativo.
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.