SCIA variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento/distrazione di insegnante e/o istruttore e/o istruttore professionale di vela e/o responsabile didattico con rilascio di tesserino

 
Descrizione:

La variazione in oggetto è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), e riguarda la modifica della dotazione del personale docente di scuola nautica (Insegnante di teoria/Istruttore/Istruttore professionale di vela​ nelle more  istruttore di vela/esperto velista) nonché del Responsabile didattico. In caso SCIA di inserimento di operatori verrà rilasciato il tesserino di riconoscimento.  

Qualora detto tesserino fosse oggetto di furto, smarrimento o deterioramento è possibile ottenere il rilascio del duplicato mediante relativa denuncia (vedi a fondo pagina riquadro Modulistica ed allegati).

L'inserimento, la sostituzione e l'estromissione di personale con tali qualifiche determina la modifica della dotazione di organico dell'attività di scuola nautica che deve continuare ad avvalersi della presenza di almeno un insegnante e un istruttore. Nell'ipotesi di sostituzione del responsabile didattico si evidenzia la necessità di assicurare la continuità della figura.

La variazione segnalata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, attestata dalla protocollazione, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificato dalla Legge 122/2010. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione . Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

 
Requisiti del richiedente:

La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato.

 

Il personale docente di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 49-speties del D.Lgs. 171/2005 comma 14, ossia è richiesto in capo all'interessato quanto segue, salvo non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione:

  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal DLG 6.9.2011, n. 159(Codice delle leggi Antimafia);
  • non essere stato condannato a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n. 309, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stato dichiarati interdetto o inabilitato;
  • non aver riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
  • di essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi della L. n. 33 del 29/02/1980 e s.m.i. (SE ISTRUTTORI PRATICI)

Inoltre:

Possono svolgere attività di insegnante di scuola nautica i soggetti in posesso dell'abilitazion non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.    (art. 49-septies, comma 12 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.).

 

Possono svolgere attività di istruzione pratica  al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira  a  conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto (art. 49-septies, comma 13 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.) iscritti in apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei traspoorti (ai sensi dell'art. 49-sexies del D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.; normativa che deve essere ancora completata, si rimane in attesa dei decreti attuativi che meglio disciplineranno sul tema).

 

 

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti (ad eccezione della capacità patrimoniale, che deve essere dimostrata per la sola sede centrale). A ogni sede della scuola nautica va preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti suddetti, che per la sede principale può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica, diversamente e per le ulteriori sedi deve essere un dipendente della scuola nautica, o un collaboratore familiare o, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Un responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio della stessa Città metropolitana.( ai sensi dell'art. 49-septies, comma 8 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.) I requisiti sono:

  • aver compiuto 21 anni;
  • essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui sopra, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da  un  ente certificatore (CLIQ);
  • non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal DLG 6.9.2011, n. 159(Codice delle leggi Antimafia);
  • non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n. 309, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento;
  • di essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi della L. n. 33 del 29/02/1980 e s.m.i. (SE ISTRUTTORI PRATICI)
 
Modalità di avvio del procedimento:
 
 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate alla Città Metropolitana di Bologna - Ufficio Amministrativo Trasporti. Tale materiale è disponibile presso l'Ufficio in argomento o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

Durante la fase dei controlli da concludersi entro sessanta giorni dalla SCIA, si procede ad accertare la sussistenza dei requisiti sia tecnici che amministrativi richiesti dalla normativa, nonchè alla verifica di conformità delle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di insegnante ed istruttore nautico o di istruttore professionale di vela, nelle more esperto velista, nonchè di responsabile didattico.

Qualora la richiesta si riferisca al rilascio di tesserino in sostituzione (in caso di furto, smarrimento o deterioramento) deve essere presentata foto in duplice copia formato tessera.

Contribuzione:  Nulla è dovuto

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott. Nicola Colacicco

tel: 051 659 8373 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mailufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

Orario: MARTEDI  9:00 - 12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 

 

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR BOLOGNA

 
Caso di scia-silenzio assenso:

SI

 
Normativa di riferimento:
  • Decreto legislativo  12/11/2020 n. 160
  • Decreto legislativo 03/11/2017 n. 229
  • DM 146/2008
  • Legge Regionale 13/5/2003 , n. 9
  • Legge 8 luglio 2003, n. 172
  • Decreto legislativo 25/11/2016 n.222/2016 Allegato A punto 14

 

La modulistica verrà aggiornata solo a completamento del quadro normativo.

 

 
 
Controlli:

 

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA, l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA), l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022