La rinuncia all'esercizio dell'attività di scuola nautica viene trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che comporta la conseguente revoca dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata in base alla precedente normativa (ove ricorra il caso). La rinuncia ha efficacia immediata dalla data di presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i.; il dichiarante deve garantire contestualmente alla presentazione della SCIA di aver provveduto agli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività, più avanti specificati (v. modalità).
La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto segnalato non sia realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
Poichè la normativa dà facoltà di attivare la cessazione segnalata e non impone l'obbligo di operare immediatamente la chiusura, l'impresa è invitata a comunicare via pec o via e-mail all'Ufficio preposto la data di effettiva cessazione a tutela del corretto operato dell'Impresa e degli interessi pubblici coinvolti.
La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato.
I soggetti interessati, nel momento in cui depositano la dichiarazione di rinuncia all'attività, devono aver proceduto:
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di cessazione dell'attività, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di scuola nautica e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.
Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina). E' necessario che vengano depositati i seguenti documenti:
Contribuzione: Nulla è dovuto
Dott. Nicola Colacicco
tel: 051 659 8373 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 12:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
Dirigente Area Sviluppo Economico
TAR BOLOGNA
SI
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA, l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA), l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.