SCIA apertura nuova scuola nautica o ulteriore sede

 
Descrizione:

Le  scuole  per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione  dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola  nautica  è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese . Al fine di poter svolgere tale attività, dall'1/07/2017, è necessario presentare apposita SCIA alla Città metropolitana di Bologna competente per ubicazione della sede principale nel territorio della provincia di Bologna.

L’apertura di nuove attività può essere operata dalla data della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività - L. 122/2010) all'Amministrazione competente senza ulteriori adempimenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali, professionali, della capacità patrimoniale previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 171/2005). L'inizio dell'attività di scuola nautica si intende pertanto coincidente con la data di presentazione della SCIA di apertura (che sarà attestata dalla protocollazione da parte degli Uffici preposti).

 

 

Nei locali sede dell'attività l'Ufficio si riserva di effettuare – secondo i criteri adottati dall'Ufficio - un sopralluogo che si svolge in data che viene comunicata con adeguato anticipo all'impresa interessata, finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature marinaresche ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nella modulistica allegata alla SCIA.

 
Requisiti del richiedente:

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49-septies di cui al D.Lgs n. 171/2005 del 18/07/2005.

Di seguito si riportano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la persona fisica richiedente, o in caso di persona giuridica per il legale rappresentante:

  • aver compiuto 21 anni;
  • essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui sopra, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da  un  ente certificatore (CLIQ);
  • capacità patrimoniale dimostrata mediante attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 ovvero attestazione di affidamento rilasciata da istituti di credito o società finanziarie di importo pari almeno a euro 50.000,00 (cinquantamila);
  • non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal DLG 6.9.2011, n. 159(Codice delle leggi Antimafia);
  • non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n. 309, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento;

 

Dovranno inoltre essere dimostrati gli ulteriori requisiti che seguono:

a) locali idonei conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente; 

b) disponibilità delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici conformi alla normativa vigente;

c) personale docente (insegnanti di teoria - istruttori pratici e, in relazione alle tipologie di corsi e alle caratteristiche tecniche delle unità da diporto in disponibilità, istruttore professionale di vela nelle more esperto velista e istruttore di vela), in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 49-septies comma 14 e 49-quinquies del D.M. 171/2005, ossia è richiesto in capo all'interessato quanto segue: 

  • aver compiuto 21 anni;
  • essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal DLG 6.9.2011, n. 159(Codice delle leggi Antimafia);
  • non essere stato condannato a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n. 309, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stato dichiarati interdetto o inabilitato;
  • non aver riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
  • di essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi della L. n. 33 del 29/02/1980 e s.m.i. (SE ISTRUTTORI PRATICI).

 

Ed inoltre: 

 

Possono svolgere attività di insegnante di scuola nautica i soggetti in posesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   (art. 49-septies, comma 12 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.).

 

Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira  a  conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto (art. 49-septies, comma 13 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.) iscritti in apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei traspoorti (ai sensi dell'art. 49-sexies del D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.);

 

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti (ad eccezione della capacità patrimoniale, che deve essere dimostrata per la sola sede centrale). A ogni sede della scuola nautica va preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti suddetti, che per la sede principale può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica, diversamente e per le ulteriori sedi deve essere un dipendente della scuola nautica, o un collaboratore familiare o, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Un responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio della stessa Città metropolitana.( ai sensi dell'art. 49-septies, comma 8 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.). Il responsabile didattico può svolgere una o entrambe le funzioni di insegnante e/o istruttore (ai sensi dell'art. 49-septies, comma 11 D.Lgs. 171/2005 e S.m.i.).

Modalità di avvio del procedimento:
 
 

A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).

Durante la fase dei controlli da concludersi entro sessanta giorni dalla SCIA, si procede ad accertare la sussistenza dei requisiti sia tecnici che amministrativi richiesti dalla normativa, nonchè alla verifica di conformità delle dichiarazioni rese (in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente, nonché dell'adeguatezza dei locali). Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi sopraindicati, specifico sopralluogo che si svolge in data che viene comunicata con adeguato anticipo all'impresa interessata. L'ufficio si riserva di disporre anche (ove necessario) dell'accertamento della conformità dei requisiti dichiarati anche presso le competenti autorità (Capitanerie di Porto, Motorizzazione Civile).

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.

Il materiale è disponibile presso l'Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

 

Contribuzione:

Nulla è dovuto 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna

Telefono: 051.659 8514

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

Orario: MARTEDI  9:00 - 13:00   (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO)

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività o modifica oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 
Organo sostitutivo/diritto all'indenizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Tar Bologna

 
Caso di scia-silenzio assenso:

SI

 
Normativa di riferimento:
  • Decreto legislativo  12/11/2020 n. 160
  • Decreto legislativo 03/11/2017 n. 229
  • Legge 8 luglio 2003, n. 172
  • Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171
  • Decreto legislativo 25/11/2016 n.222/2016 Allegato A punto 14
 
 
Controlli:

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

 

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 26-02-2025