Comunicazione variazione societaria pari o inferiore al 50% del capitale/quote societarie con presa d'atto

 
Descrizione:

Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione originaria è rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, la nomina o cessazione di consiglieri, procuratori, membri del Collegio Sindacale, l'esclusione o il recesso di uno o più soci, mediante cessione di quote o azioni in misura inferiore o pari al 50% a seconda dei casi, delle quote o del capitale sociale, con o senza variazione della denominazione (da documentarsi con l'esibizione della copia autentica del relativa documentazione oppure copia resa conforme con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000) deve essere effettuata la comunicazione alla Città metropolitana che in tali casi comunicherà una presa d'atto, previo accertamento dei prescritti requisiti in capo alla titolarità, trattandosi di modifiche societarie che non comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della originaria che continua ad essere il titolo legittimo di esercizio dell'attività.

Qualora in occasione della variazione venga sostituito il responsabile tecnico, con la medesima comunicazione può essere richiesto il relativo inserimento In tali ipotesi è sottoposta all'imposta del bollo.

 

 
Requisiti del richiedente:

Ai fini del rilascio del provvedimento, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 e 240 del DPR 495/1992 occorrono i seguenti requisiti prescritti, in particolare la dichiarazione che permangono i requisiti di seguito elencati.

 

Requisiti impresa:

  1. Essere iscritta alla CCIAA ed esercitare effettivamente tutte le attività previste alla L.122/92 e smi presso la sede operativa in cui intende proseguire l'attività di revisione;

  2. Disporre di adeguata capacità finanziaria, di cui si conferma la disponibilità mediante autocertificazione;

  3. Disporre di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di controllo e verifica di revisione (art. 80 comma 9 CDS), in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ai sensi della normativa vigente, anche edilizia.(art.239 Regolamento CDS)di cui si conferma la disponibilità,

  4. Disporre di attrezzature adeguate (art.239 Regolamento CDS), di cui si conferma la disponibilità,

  5. Conferma o designazione del responsabile tecnico in possesso dei seguenti requisiti (personali, morali e professionali). Tale ruolo può essere ricoperto infatti dallo stesso titolare in possesso dei requisiti prescritti oppure da altra persona da questi individuata.

Requisiti personali Responsabile Tecnico:

  • aver raggiunto la maggiore età;

  • essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, oppure di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

  • aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica oppure un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria.

 

Requisiti morali Responsabile Tecnico:

  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale;

  • non essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);

  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito o non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

  • non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale:

  • non essere sottoposto a procedimenti penali.

 

Requisito professionale Responsabile Tecnico:

aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2618/2004.

Inoltre, in conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84 c. 2 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) per l'attività in argomento, qualora la variazione comporti l'ingresso di un nuovo socio o amministratore con capitale/quote societarie la Città metropolitana deve acquisire preventivamente, in base alla normativa vigente, la comunicazione Antimafia dalla Competente Prefettura.

 

 

 

 
 
 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate e meglio precisato nei fac simili in calce.

Il materiale è disponibile presso l' Ufficio Amministrativo Trasporti o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

Contribuzione:

2 Marche da bollo (valore corrente) nel caso di variazione del Responsabile Tecnico :

  • n.1 applicata sulla domanda 

  • n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

NULLA è dovuto per la sola variazione societaria pari o inferiore al 50% del capitale/quote societarie

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Claudia La Rocca

tel: 051. 659 8173 - 8119 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it


Orario: MARTEDI'- 9:00 - 12:00 presso la sede di Via Benedetto XIV, 3 a Bologna PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI RECAPITI INDICATI 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

60 giorni

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Contro il provvedimento emesso è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna – sezione di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso.

In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento richiesto entro il termine sopra indicato, l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo - in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto - l'adozione del provvedimento entro metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna.

 

 
Caso di scia-silenzio assenso:

 

Non previsto

 

 
Normativa di riferimento:

 

  • D.Lvo 285/92 art. 80

  • DPR 495/92 art.239 – 240 e 241 come modificati dal DPR 360/2001

  • Legge Regionale 9/2003

  • D.lgs. 222/2016 allegato A punto 14

 

 
 
Controlli:

Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultra vigente).

 

 


Data ultimo aggiornamento: 17-01-2024