Autorizzazione per trasformazione societaria/trasferimento complesso aziendale/affitto di azienda

 
Descrizione:

Si tratta dell'ipotesi in cui è necessario conseguire una autorizzazione - in sostituzione - all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli di cui all'art. 80 CdS, a seguito di uno dei seguenti eventi da comunicare alla Città Metropolitana, entro 30 giorni dalla registrazione/comunicazione presso i competenti Enti (CCIAA, Ufficio dell'Entrate):

  1. variazione societaria (per cessione o variazione di quote o azioni superiore al 50% del capitale sociale)

  2. trasformazione societaria (per variazione della forma giuridica di impresa)

  3. conferimento di azienda in società (di persone o di capitali)

  4. trasferimento di ramo aziendale da una impresa già autorizzata (cedente) a favore di un altro soggetto subentrante (cessionario), richiedente.

  5. Affitto d'azienda per la durata del contratto d'affitto.

 

Nei casi sopra individuati sub 1 e 2 si terrà conto anche della eventuale variazione intervenuta - intervenuta conseguente la modifica societaria - nella denominazione dell'impresa.

Anche in caso di conferimento o trasferimento del complesso aziendale (casi sub 3 e 4) l'avente titolo è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione in sostituzione di quella del conferente/trasferente.

Nell'ipotesi di affitto di ramo di azienda (caso sub 5) relativa all'attività di revisione verrà rilasciata l'autorizzazione condizionata alla durata del contratto d'affitto, fatte salve, ove previsto, le proroghe/rinnovi taciti.

Tutte le cinque ipotesi sopra citate comportano sempre il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività di revisione; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. Pertanto l'impresa – a seconda dei casi - risultante dalla trasformazione societaria oppure subentrante, dovrà fare richiesta di autorizzazione documentando il possesso dei requisiti prescritti, come da fac simile in calce.

In tutte le ipotesi sopra descritte dovrà essere documentato il permanere dei medesimi locali, attrezzature di revisione, capacità finanziaria nonchè la conferma/sostituzione della figura del Responsabile tecnico. Tali presupposti consentono una semplificazione dell'iter autorizzatorio, in particolare in base agli accordi assunti con l'UMC di Bologna, non sarà necessario il sopralluogo per la verifica dell'idoneità tecnica di locali ed attrezzature.

Viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività revisione, fermo restando che in tutti i casi sopra descritti sarà rilasciato al richiedente un NUOVO codice operativo ( indicato nella autorizzazione che viene conseguita), che sarà comunicato anche alla competente Motorizzazione civile di Bologna.

Inoltre, in conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84 c. 2 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) per l'autorizzazione in argomento la Città metropolitana deve acquisire preventivamente la comunicazione Antimafia dalla Competente Prefettura.

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Infine per l'ipotesi invece in cui l'autorizzazione originaria è rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, l'esclusione o il recesso di uno o più soci, mediante cessione di quote o azioni in misura inferiore o pari al 50% si rinvia al  link

 
Requisiti del richiedente:

Ai fini del rilascio del provvedimento, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 e 240 del DPR 495/1992 occorrono i seguenti requisiti prescritti, in particolare la dichiarazione che permangono i requisiti di seguito elencati.

Requisiti impresa:

  1. Essere iscritta alla CCIAA ed esercitare effettivamente tutte le attività previste alla L.122/92 e smi presso la sede operativa in cui intende proseguire l'attività di revisione;

  2. Disporre di adeguata capacità finanziaria, di cui si conferma la disponibilità mediante aggiornamento della relativa attestazione in capo al soggetto che subentra nell'esercizio;

  3. Disporre di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di controllo e verifica di revisione (art. 80 comma 9 CDS), in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ai sensi della normativa vigente, anche edilizia.(art.239 Regolamento CDS)di cui si conferma la disponibilità,

  4. Disporre di attrezzature adeguate (art.239 Regolamento CDS), di cui si conferma la disponibilità,

  5. Conferma o designazione del responsabile tecnico in possesso dei seguenti requisiti (personali, morali e professionali). Tale ruolo può essere ricoperto infatti dallo stesso titolare in possesso dei requisiti prescritti oppure da altra persona da questi individuata.

Requisiti personali Responsabile Tecnico:

  • aver raggiunto la maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, oppure di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica oppure un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria.

 


Requisiti morali Responsabile Tecnico:

 

  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale;
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito o non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale:
  • non essere sottoposto a procedimenti penali.

 

Requisito professionale Responsabile Tecnico:

  • aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2618/2004.

 
 
 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate e meglio precisato nei fac simili in calce.

 

Contribuzione:

2 Marche da bollo (valore corrente) :

  • n.1 applicata sulla domanda 

  • n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

 

Dott.ssa Claudia La Rocca
tel: 051 659 8173 - 8119 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Responsabile: Negrini Natalia/Claudia La Rocca

Orario: MARTEDI'- 9:00 - 12:00 presso la sede di Via Benedetto XIV, 3 a Bologna PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI RECAPITI INDICATI 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

60 giorni

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Contro il provvedimento è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna nel termine di 60 giornio, in alternativa, ricorso sraordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o della piena conoscenza di esso.

In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento entro il termine indicato l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra invidivduato richiedendo in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto:

  • l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento;

  • l'indennizzo, pari a 30 Euro al giorno fino ad un massimo di 2000,00 Euro, previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69 del 2013, come convertito dalla Legge 9/8/2013, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) oppure - adito nei 20 giorni previsti - non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Emilia Romagna - sede di Bologna.

 
Caso di scia-silenzio assenso:

Non previsto

 

 

 
Normativa di riferimento:
  • D.Lvo 285/92 art. 80

  • DPR 495/92 art.239 – 240 e 241 come modificati dal DPR 360/2001

  • Legge Regionale 9/2003

  • D.lgs 222/2016 Allegato A – punto 14

 

 
 
Controlli:

Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultra vigente)

 

 


Data ultimo aggiornamento: 17-01-2024