L'autorizzazione consente ad imprese di autoriparazione - che esercitano effettivamente tutte le attività previste dalla L.122/92 e smi - di effettuare le revisioni di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente oppure con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, e altresì - ove richiesto - di motocicli e ciclomotori.
L'impresa deve possedere i requisiti richiamati di seguito e puntualmente indicati nella modulistica, e si dovrà dotare di orari di apertura ed effettuazione delle operazioni di revisione, che devono essere comuncati su carta intestata all'Ufficio della Città metropolitana.
Inoltre, in conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84 c. 2 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in argomento l'Ufficio deve acquisire preventivamente la comunicazione Antimafia dalla competente Prefettura secondo quanto previsto dagli artt. 87 e ss del medesimo D.Lgs.
L'impresa potrà operare, una volta conseguita l'autorizzazione, mediante il collegamento al Ced di Roma per la procedura “REVISIONI” , chiedendo il relativo accesso alla Direzione generale del competente Ministero mediante il fac simile che si rende disponibile poco oltre tra la modulistica pubblicata. Con il rilascio dell'autorizzazione all'impresa verrà infatti attribuito un codice operativo univoco con cui si identificano le operazioni di revisioni che verranno effettuate dalla impresa.
Si evidenzia che qualora una impresa già autorizzata per una sede operativa intenda avviare l'attività di revisione in una ulteriore sede operativa dovrà dimostrare l'attivazione di tutte le citate attività della L. 122/92.
Con riferimento ai requisiti di adeguatezza dei locali (per cui si rinvia alle specifiche condizioni richieste nel modulo B OFF, in calce), si evidenzia la necessità di verificare preventivamente presso l'ufficio tecnico edilizio del comune competente, se l'immobile destinato ad ospitare l'attività di revisione è conforme a tutte le previsioni della regolamentazione edilizia vigente e in possesso delle autorizzazioni necessarie (compresa la corretta destinazione d'uso), in base al titolo edilizio posseduto dall'immobile e agli eventuali interventi edilizi operati successivamente sullo stesso.
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo , ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 - 240 e 241 del DPR 495/1992 occorrono i seguenti requisiti.
Requisiti impresa:
Essere iscritta alla CCIAA ed esercitare effettivamente tutte le attività previste alla L.122/92 e smi presso la sede operativa in cui intende avviare l'attività di revisione;
Possedere adeguata capacità finanziaria;
Avere sede nel territorio provinciale di Bologna ;
Disporre di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di controllo e verifica di revisione (art. 80 comma 9 CDS), in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ai sensi della normativa vigente, anche edilizia.(art.239 Regolamento CDS)
Disporre di attrezzature adeguate (art.239 Regolamento CDS)
Designare un responsabile tecnico in possesso dei seguenti requisiti (personali, morali e professionali). Tale ruolo può essere ricoperto infatti dallo stesso titolare in possesso dei requisiti prescritti oppure da altra persona da questi individuata.
Requisiti personali Responsabile Tecnico:
aver raggiunto la maggiore età;
essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, oppure di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica oppure un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria.
Requisiti morali Responsabile Tecnico:
non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale;
non essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);
non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito o non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale:
non essere sottoposto a procedimenti penali.
Requisito professionale Responsabile Tecnico:
Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione:
2 Marche da bollo (valore corrente) :
n.1 applicata sulla domanda
n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio della autorizzazione.
Si precisa inoltre che ai sensi del c. 6 dell'art. 239 DPR 495/1992 sono a carico dell'Impresa che richiede l'autorizzazione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio Provinciale Dipartimento dei Trasporti Terrestri volti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività. Gli importi relativi sono stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione.
Dott.ssa Claudia La Rocca
tel: 051 6598173 - 8119 fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI'- 9:00 - 12:00 presso la sede di Via Benedetto XIV, 3 a Bologna PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
60 giorni
Dirigente Area Sviluppo Economico
Contro il provvedimento è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o della piena conoscenza di esso.
In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento entro il termine indicato l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto:
l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento;
l'indennizzo, pari a 30 Euro al giorno fino ad un massimo di 2000,00 Euro, previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69 del 2013, come convertito dalla Legge 9/8/2013, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) oppure - adito nei 20 giorni previsti - non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Emilia Romagna - sede di Bologna.
Non previsto
D.Lvo 285/92 art. 80
DPR 495/92 art.239 – 240 e 241 come modificati dal DPR 360/2001
Legge Regionale 9/2003
D.lgs. 222/2016 allegato A punto 14
Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultra vigente)