Titolo VI

Finanze e contabilità

Art. 58 (Finanza provinciale)

1. La Provincia di Bologna, nell'ordinamento della finanza locale, ha autonomia impositiva e finanziaria anche nel coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia può reperire entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. La Provincia nell'ambito dell'autonomia impositiva determina la misura delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi.
4. I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".
5. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione Emilia Romagna sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 59 (Beni provinciali)

1. I beni provinciali mobili e immobili, classificati e gestiti in base alla normativa, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati.
2. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 60 (Bilancio di previsione)

1. La gestione economico finanziaria della Provincia di Bologna si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio provinciale, sulla base dello schema proposto dalla Giunta provinciale, in osservanza dei principi contabili di legge.

Art. 61 (Rendiconto della gestione)

1. Il rendiconto della gestione, proposto dalla Giunta provinciale, è deliberato dal Consiglio provinciale a termini di legge.
2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica.
3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Alla proposta di delibera consiliare del rendiconto è allegata apposita relazione del collegio dei revisori, che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Art. 62 (Collegio dei revisori)

1. La revisione economico-finanziaria dell'Ente è svolta dal collegio dei revisori, eletti dal Consiglio provinciale con le modalità di votazione stabilite dalla legge e secondo i criteri di selezione dei candidati definiti dal Regolamento di contabilità.
2. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. Il collegio dei revisori partecipa alle sedute del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni, del rendiconto di gestione, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed eventualmente, con la presenza anche di un solo revisore in rappresentanza dell'intero Collegio, per la trattazione di argomenti per i quali sia stato richiesto il loro parere.
4. Il collegio dei revisori, qualora i singoli componenti ne facciano richiesta o il Collegio stesso sia espressamente invitato dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari o da un quarto dei consiglieri in carica, partecipa alle sedute del Consiglio per la trattazione di argomenti specifici aventi rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale.
5. Il collegio dei revisori può partecipare con diritto di parola, altresì, alle sedute della Giunta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, se richiesto dai rispettivi presidenti. Per la partecipazione alle sedute richiamate, al collegio dei revisori sono comunicate le convocazioni e gli ordini del giorno degli argomenti in trattazione.
6. Il collegio dei revisori può concorrere con le strutture dell'Ente per la predisposizione di elaborati e rappresentazioni che facilitino la leggibilità dei documenti contabili.

Art. 63 (Sistema dei controlli interni)

1. La Provincia di Bologna può utilizzare strumenti di controllo interno finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la valutazione dei dirigenti relativi al conseguimento degli obiettivi predefiniti e assegnati. nonché idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto
agli indirizzi politico-amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.