La licenza per l’autotrasporto cose in conto proprio può essere revocata a vario titolo su istanza del titolare o legale rappresentante dell’impresa. Le cause che possono determinare la richiesta sono:
la vendita, la demolizione, l'accantonamento, il furto, la radiazione dalla circolazione, la consegna ad un concessionario con “procura a vendere”, il cambio d’uso del veicolo;
il trasferimento della sede legale dell'impresa in altra provincia;
la cessazione dell’attività principale dell'impresa.
La revoca può comportare altresì la cancellazione dall’Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, qualora l’impresa non abbia altri veicoli in disponibilità per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio o nei casi di trasferimento della sede legale in altra provincia oppure di cessazione dell’attività principale. Se invece l’impresa è intestataria di altre licenze conserverà l’iscrizione nell’elenco suddetto.
Essere titolare di licenza di autotrasporto di cose in conto proprio. Ai fini della revoca della licenza per trasporto di cose in conto proprio la persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato deve specificare il motivo della richiesta e restituire la licenza in originale.
L'impresa richiedente dovrà compilare l'apposito modulo presentando direttamente la domanda per la revoca della licenza di autotrasporto di cose in conto proprio o, in alternativa, delegare un'impresa di consulenza automobilistica sia per la presentazione dell'istanza che per tutte le fasi del procedimento, compresa la consegna del provvedimento finale.
Modalità di avvio del procedimento
L'Ufficio valuta l'istanza con i relativi allegati pervenuti e procede al rilascio del provvedimento di revoca della licenza.
Contestualmente al rilascio del provvedimento di revoca della licenza provvede altresì all'aggiornamento della procedura informatica ministeriale, annullando il veicolo e se ricorre il caso cancellando l'impresa dall'Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio.
Il provvedimento può essere ritirato dal soggetto a ciò legittimato (impresa o delegato) direttamente presso l’Ufficio amministrativo trasporti – Autrotrasporto merci conto proprio negli orari di apertura al pubblico (vedi riquadro a chi rivolgersi).
Il soggetto che, avendo ottenuto il provvedimento richiesto, è impossibilitato al ritiro diretto dello stesso, può, in alternativa, delegare al ritiro anche altra persona di sua fiducia compilando l'apposito modulo DELEGA_RITIRO (vedi fondo pagina).
Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
CONTRIBUZIONI:
2 Marche da bollo del valore corrente, una da apporre sull'istanza, l'altra sul provvedimento.
Barbara Zanarini
Tel: 051 659 8139 - 8172 - 8118
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario di apertura al pubblico: martedì 9.00 - 13.00 presso la sede di via Benedetto XIV, 3 - Bologna - SOLO SU APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON L'UFFICIO
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
30 giorni.
Dirigente Area Sviluppo Economico
Contro il provvedimento è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o della piena conoscenza di esso
NO
Legge del 6 giugno 1974 n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";
D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, "Ulteriori norme di esecuzione della Legge del 6 giugno 1974 n. 298",
D.Lgs 285/1992.
Durante il procedimento di revoca possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento provinciale ultra vigente)