Provvedimenti sanzionatori (pecuniari e non) in materia di scuole nautiche

 
Descrizione:

La vigilanza sulle scuole nautiche, per ciascuna sede ricadente nel territorio provinciale di Bologna, spetta alla Città metropolitana, in base a quanto previsto dall'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e dalla L.R 9/2003.

In particolare, spetta alla Città metropolitana, che è subentrata alla Provincia di Bologna dal 1/01/2015, l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori connessi alle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di scuola nautica ed espressamente indicate dalla L.R. Emilia Romagna n. 9/2003 (in particolare dall' art. 9)

Si applicano altresì i principi generali della L. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative e della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Gli accertamenti possono essere svolti da funzionari della Città metropolitana e funzionari comunali, anche tramite gli organi di polizia amministrativa di cui dispongono ed anche dagli organi di polizia giudiziaria (ufficiali ed Agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la Città metropolitana può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere tecnico che deve acquisire in sede di autorizzazione all'esercizio, ossia il Compartimento marittimo oppure l'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il regime sanzionatorio contenuto nell’art. 9 della L.R. 9/2003 prevede sia sanzioni di carattere non pecuniario (diffida, sospensione, revoca) che pecuniarie.

In particolare è previsto che i soggetti non autorizzati non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.

E' previsto che le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita, quale forma di garanzia di regolarità, per l'utenza interessata.

Sono previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie che seguono.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500:

a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

b) chi, pur essendo un soggetto non autorizzato allo svolgimento di scuola nautica, viola i divieti di fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e, nella pubblicizzazione delle proprie attività, di porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.

Inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto prescritto e in particolare venga accertato:

  1. la carenza di uno dei seguenti requisiti essenziali: disponibilità e idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della L.R.9/2003, disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento, in possesso dei titoli previsti;
  2. il mancato rispetto nei corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche dei minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.
  3. la non corretta tenuta del registro vidimato dalla Città metropolitana di Bologna (contenente i seguenti dati:data di iscrizione e generalità degli allievi, luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi)
  4. mancato rispetto dell'obbligo, nella pubblicizzazione della attività di scuola nautica, di riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita.

 

La commissione di illeciti amministrativi non esclude che, per la stessa condotta, si configurino anche di tipo civile o penale.

Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Città metropolitana intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e, negli eventuali ulteriori casi previsti anche da disposizioni regolamentari, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Le sanzioni non pecuniarie (diffida, sospensione e revoca) vengono irrogate in base al principio di gradualità, ove possibile, correlato alla gravità della sanzione commessa.

 
Modalità di accertamento delle violazioni e avvio del procedimento:

Al procedimento si applicano i principi generali della L. 689/1981 tra cui: legalità, colpevolezza, responsabilità personale e non trasmissibilità agli eredi, solidarietà, concorso di persone, specialità e i criteri di gradualità e di proporzionalità per la determinazione della sanzione.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari della Città metropolitana e comunali, Polizia amministrativa, Polizia stradale, corpo Carabinieri, Guardia di Finanza).

In generale, gli organi di controllo possono: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi - diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13 L. 689/1981).

L’accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazioni da parte di altra Autorità pubblica competente o pervenute da privato per irregolarità di cui venga a conoscenza.

Per il dettaglio sulle modalità dei controlli e sui requisiti sottoposti a verifica si rinvia ALLA PAGINA CONTROLLI UFFICIO AMM.VO TRASPORTI/IMPRESE DI CONSULENZA e alla correlata pagina Avvio attività ispettiva congiunta Ufficio amm.vo trasporti - Corpo di polizia provinciale sulle imprese di consulenza

Qualora sussistano i presupposti e vengano accertate le irregolarità sopraindicate, si provvede ad avviare il rispettivo procedimento di diffida/revoca oppure sospensione dell'attività autorizzata. 

 
Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa:

Qualora riscontrino delle irregolarità nell’esercizio della funzione di controllo, gli agenti accertatori redigono processo verbale di accertamento della violazione a carico della persona individuata come trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido (con i contenuti di cui all’art. 14 L. 689/1981). L’interessato può chiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l’infrazione contestata.

Nel caso in cui più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.

Il verbale di accertamento per violazioni inerenti la L. 264/1991, redatto da un’autorità diversa dalla Amministrazione della Città metropolitana di Bologna, viene trasmessa a quest'ultima per il seguito di competenza.

Ai sensi della L. 689/1981 (art. 14) la violazione, quando possibile, viene contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato al solido nel verbale di accertamento. Quando non è possibile, la violazione viene notificata con verbale agli interessati entro il termine di norma di 90 giorni dall’accertamento per coloro che risiedono nel territorio nazionale (o di 360 per i residenti all’estero).

Il verbale contiene l’indicazione che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione del verbale può presentare scritti difensivi e documenti per contestare o precisare quanto verbalizzato, e/o chiedere all’Amministrazione di essere sentito, inoltre può essere fatta richiesta di accesso agli atti.

Gli scritti difensivi e i documenti di cui al precedente paragrafo possono essere presentati, in carta semplice con le seguenti  modalità

Qualora venga riconosciuta la responsabilità per la violazione commessa per cui è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria, è possibile avvalersi nei termini previsti del pagamento in misura ridotta e - ove possibile - della rateizzazione del relativo importo, più precisamente:

  • Il verbale di contestazione di una violazione per la quale è prevista una sanzione pecuniaria prevede la possibilità per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981 – art. 13 L. 21/1984) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento (accertamento e notifica), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, pena la decadenza del beneficio.
  • L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della L. 689/1981, art. 26, può richiedere il pagamento rateale della sanzione (in misura ridotta o a seguito di una ordinanza ingiunzione). Le rate, con cadenza mensile, possono variare da un minimo di tre a ventiquattro (per un importo a rata non inferiore a 100 euro e fino a un massimo di 24 mensilità). Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta tuttavia l’obbligo di pagamento del residuo in un’unica soluzione.
  • In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare alla Città metropolitana domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell’errore, contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso.
 
Tipologia sanzioni:

Sospensione dell'attività autorizzata in caso di accertata carenza dei requisiti necessari e/o di mancata regolarizzazione, nei casi in cui è possibile sanare, nei tempi concessi all'impresa titolare della scuola nautica.

La sospensione che può assumere una duplice valenza sanzionatoria e cautelativa allo stesso tempo, al fine di evitare che soggetti, carenti di requisiti normativi previsti per l’attività di scuola nautica, nelle more di ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento dell’attività (ex. difformità sanabili dei locali, delle attrezzature ...), operino in modo illegittimo;

Revoca dell'autorizzazione in caso di accertata carenza dei requisiti non sanabile e non sanata.

E' il provvedimento più grave tra le sanzioni amministrative non pecuniarie in quanto comporta la cessazione definitiva dell’attività.

Sono previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie che seguono:

Sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500 per:

  • chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

  • chi, pur essendo un soggetto non autorizzato allo svolgimento di scuola nautica, viola i divieti di fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e, nella pubblicizzazione delle proprie attività, di porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.

 

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 per il titolare di scuola nautica che non rispetti quanto prescritto e in particolare venga accertato:

  • la carenza di uno dei seguenti requisiti essenziali: disponibilità e idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della L.R.9/2003, disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento, in possesso dei titoli previsti;

  • il mancato rispetto nei corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche dei minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.

  • la non corretta tenuta del registro vidimato dalla Città metropolitana di Bologna (contenente i seguenti dati:data di iscrizione e generalità degli allievi; luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi)

  • il mancato rispetto dell'obbligo, nella pubblicizzazione della attività di scuola nautica, di riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita.

 
Conclusione del procedimento:

Per le sanzioni non pecuniarie

Qualora l’Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l’accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un’ordinanza di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività.

Qualora non vengano presentati scritti difensivi o richiesta di audizione (o vengano presentati fuori termine), oppure l’Ufficio non le ritenga meritevoli di accoglimento, trascorso il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento, o diverso termine concesso con la diffida, il Dirigente del Servizio, previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento, emana il provvedimento finale di diffida o sospensione o revoca dell'attività autorizzata che può incidere differentemente - in base alla gravità della violazione commessa - sull’esercizio dell’attività fino alla chiusura definitiva della stessa, con la revoca dell’autorizzazione.

Qualora il provvedimento di diffida contenga un termine per l’eliminazione delle irregolarità riscontrate e l’interessato non si conformi alla normativa entro il termine stabilito, l’Amministrazione valuta se ricorrono gli estremi per l’applicazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori. In particolare, qualora ricorra l’ipotesi di persistenti irregolarità nell’esercizio dell’attività, può essere disposta la sospensione temporanea dell’attività per un tempo ritenuto congruo.

  

Per le sanzioni pecuniarie

Il procedimento deve concludersi con un atto espresso, su proposta del responabile del procedimento con:

  1. Ordinanza di archiviazione: Se viene effettuato il pagamento in misura ridotta nei termini di cui sopra, il procedimento sanzionatorio, per la sanzione pecuniaria si estingue, fatta salva l'applicazione obbligatoria della sanzione accessoria - nei casi in cui è prevista - che deve essere comunque applicata in quanto stabilita dalla legge come conseguenza alla violazione accertata. Nella diversa ipotesi in cui l'ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, il procedimento viene archiviato. In tali ipotesi, dunque, e qualora l’accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un’ordinanza di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività.

  2. Ordinanza ingiunzione: Qualora invece non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore redige rapporto nei confronti dell’organo dirigenziale responsabile della Struttura cui sono demandate le attribuzioni e i compiti dell’attività in questione (art. 17 della l. 689/1981, L. 127/1997 sulle attribuzioni conferite agli Enti locali). Il Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, con la quale si determina la somma dovuta per la violazione, e si ingiunge al trasgressore e all’obbligato in solido il pagamento nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata e contiene l’avvertimento che l’interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notificazione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. La P.A. può riscuotere le somme dovute per le violazioni entro cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salva l’interruzione della prescrizione ai sensi del codice civile.

  3. Nel caso di applicazioni di sanzioni accessorie e di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale, viene emessa ordinanza limitatamente alla sola sanzione accessoria da applicare (sospensione dell'attività oppure revoca dell'autorizzazione).

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051.659 8514 - 8118 -  fax: 051.659 8890

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI ore 9:00 -12:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 

 
Termine di conclusione:

90 giorni dal ricevimento della contestazione

 

 

 
Organo sostitutivo:

Direttore Generale

 

 
Ricorsi al provvedimento:

L’interessato può impugnare il provvedimento di diffida/revoca/sospensione alternativamente:

  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;

  • ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

L’interessato può ricorrere contro l'ordinanza ingiunzione (in caso di sanzioni pecuniarie) mediante ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

 
Normativa di riferimento:
  • D.M. 29 luglio 2008, n 146, art. 42
  • L.R. 1 3 maggio 2003, n. 9
  • L.R. Emilia Romagna 21/84
  • L. 241/90 e s.m.i.
  • D. lgs. 150/2011

 

 
 
 


Data ultimo aggiornamento: 16-03-2022