Provvedimenti sanzionatori in materia di imprese autoriparazione autorizzate alla revisione

 
Descrizione:

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza, attribuita dalla L.R. 13.05.2003  n.9, la Città metropolitana di Bologna, subenta alla Provincia di Bologna dall'01/01/2015, verifica il permanere dei requisiti tecnico – professionali delle Imprese autorizzate all’esercizio delle attività di revisione ed il permanere dei requisiti personali e professionali del titolare, durante tutto il periodo dell’autorizzazione (art. 80, comma 9, CdS).

L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Città metropolitana di Bologna secondo la procedura di cui all' art. 336 del D.P.R n. 495/1992. L'applicazione delle sanzioni previste può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Motorizzazione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R. 9/2003.

I controlli periodici sulle officine di revisione possono essere svolti anche mediante sopralluogo congiunto di funzionari dell’Ufficio Motorizzazione civile di Bologna e di funzionari  della Città metropolitana di Bologna.

All’ufficio della Motorizzazione civile compete in particolare il controllo tecnico sull’idoneità di:

  • locali

  • attrezzature e strumentazioni

  • libretti metrologici

  • collegamento telematico

  • questionario Sistema Qualità

 

Alla Città metropolitana di Bologna compete il controllo amministrativo relativo alla verifica circa la permanenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, relativamente a:

  • locali (possesso delle autorizzazioni amministrative);
  • attrezzature (possesso di adeguate attrezzature);
  • archivio cartaceo;
  • responsabile tecnico (possesso requisiti personali e professionali ex art. 240 CdS)
  • regolare tenuta dei Registri delle operazioni di revisione;
  • orari/tariffe/insegna;
  • esercizio effettivo delle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista previste dalla L.122/92 (art.1 c.3)
 
Modalità di accertamento delle violazioni e avvio del procedimento:

 Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari della Città metropolitana anche congiuntamente a funzionari della Motorizzazione civile, mediante controlli documentali e visite ispettive) che risultano da verbale redatto in sede di visita ispettiva o a seguito della conclusione di verifiche documentali.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio  diffida il titolare, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni. Qualora l’irregolarità si riferisca ad un comportamento difforme ormai cessato, l’atto di diffida costituisce di per sé un provvedimento sanzionatorio ed un atto con il quale si ammonisce il titolare a tenere nell’esercizio dell’attività comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia.

Qualora sussistano i presupposti e l'accertamento delle correlate irregolarità sotto indicate  si provvede ad avviare il rispettivo procedimento di revoca oppure sospensione dell'attività autorizzata.

Per il dettaglio sulle modalità dei controlli e sui requisiti sottoposti a verifica si rinvia  ALLA PAGINA CONTROLLI UFFICIO AMM.VO TRASPORTI/IMPRESE DI CONSULENZA

 
Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa:

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nei termini sopra indicati. Le difformità sono contestate immediatamente al titolare/legale rappresentante dell’Impresa oppure a chi è presente alla visita, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (sempre nei casi in cui non sia presente il legale rappresentante dell'impresa).

Con apposito  verbale di accertamento, contestato immediatamente in sede di attività ispettiva o inviato di norma nei 90 gg. successivi, la Città metropolitana  invita il titolare dell'Impresa, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, a far pervenire le proprie giustificazioni al Dirigente all'Ufficio competente della Città metropolitana.  Il verbale costituisce normalmente comunicazione d’avvio del procedimento che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del verbale stesso.  Viene per prassi data altresì comunicazione al competente ufficio della Motorizzazione circa l’avvio del procedimento sanzionatorio, per un costante raccordo con l'autorità preposta agli aspetti di carattere tecnico.

Gli scritti difensivi e i documenti possono essere presentati nei termini assegnati, in carta semplice con le seguenti modalità:

Modalità di invio

 

 
Tipologia sanzioni:

Le irregolarità riscontrate in sede di controllo possono comportare, da parte della Città metropolitana, l’adozione di provvedimenti sanzionatori di diffida a tenere nell’esercizio dell’attività comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia.

A fini cautelativi, l’attività può essere sospesa per evitare che si svolga in carenza di una o più delle condizioni previste per l’esercizio dell’attività. Sia l’Ufficio della Motorizzazione sia la Città metropolitana, in particolare, possono adottare, quale misura cautelare ed urgente, la sospensione del collegamento telematico per l'emissione delle certificazioni, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di regolarità previste dalla normativa.

Nelle ipotesi più gravi, la Città metropolitana  può procedere alla revoca dell’autorizzazione quando:

  • ai sensi dell’art. 80,comma 11 del CdS (D.Lgs 285/92), si accerti che l’Impresa non è più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni sono state effettuate in difformità delle prescrizioni vigenti;

  • è venuto meno un requisito essenziale dell’Impresa (art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495) o del Titolare e tale carenza non è sanabile (art 240 del DPR 16.12. 1992 n. 495);

  • mancato rispetto dei tempi e modalità di cui all’art. 80, comma 13 del CdS se la violazione è accertata per tre volte nell’arco di un biennio (art. 80 comma 15).

 

Oltre alle sanzioni amministrative non pecuniarie (diffida, sospensione, revoca) la normativa (art. 80, commi 14-17 del CdS) prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche collegate a sanzioni accessorie.

 
Conclusione del procedimento:

Qualora l’Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l’accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione, a cura del Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività.  Analogamente, nell’ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora invece le giustificazioni non vengano presentate o non siano ritenute sufficienti, il Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività, previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di diffida/revoca/sospensione dell'attività autorizzata, salvo non sussistano i presupposti per più gravi provvedimenti aventi natura cautelare e urgente che possono essere stati nel frattempo adottati. 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051.659 8514 - 8373 - 8173   fax: 051.659 8890

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

Orario: MARTEDI ore 9:00 -12:00 presso la sede di via Benedetto XIV, 3  PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Termine di conclusione:

90 giorni dal ricevimento della contestazione

 
Organo sostitutivo:

Direttore Generale

 
Ricorsi al provvedimento:

L’interessato può impugnare il provvedimento di diffida/revoca/sospensione:

  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;

  • ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

 

 
Normativa di riferimento:
  • Art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada)
  • Artt. 238-240 del D.P.R. 492/1992; (Regolamento di attuazione del CdS)
  • L.R. E,ilia Romagna n. 3/2009
  • DM 4/10/1994 , n. 652
 
 


Data ultimo aggiornamento: 16-03-2022