Imprese di consulenza automobilistica

Fonti normative: Legge 264/1991; L. 11/1994;Decreti ministeriali applicativi e circolari correlate;Art. 7 recante “semplificazione fiscale” del D.L. 70 del 13/5/2011 e s.m.i.; D. Lgs. 112/1998; per l'applicazione delle eventuali sanzioni: principi generali della L. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative (come recepita dalla Legge regionale 21/1984); D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 92; L. 241/1990.

 

Funzioni in materia di controlli: Vigilanza e controllo sulle imprese autorizzate operanti sul territorio provinciale e altresì sull'esercizio non autorizzato;

 

Requisiti sottoposti a controllo: Permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in particolare: requisiti soggettivi e professionali della titolarità; requisiti dei locali, attività svolte all'interno dei locali e operatori autorizzati ad operare all'interno dell'impresa, registro giornale e tariffario in conformità alle previsione normative e alle disposizioni impartite, possesso di adeguata capacità finanziaria.

 

Modalità di avvio ed esperimento dei controlli: L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. Una percentuale delle imprese sono soggette a controllo sulla base del programma di visite ispettive approvato annualmente.

Negli altri casi la Città metropolitana di Bologna può operare i controlli motivatamente mediante visita ispettiva al di fuori della programmazione annuale, oppure - in alternativa - mediante acquisizione di certificazioni presso altre p.a. e/o l'esame di documentazione di cui chiede l'esibizione all'impresa.

L'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici (ad es. Camere di Commercio tramite Infocamere; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego tramite SILER); accesso all'applicativo ministeriale per verificare il corretto rilascio delle ricevute sostitutive di cui all'art. 92 del Codice della Strada; acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.