Veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità

Trasporto eccezionale
Trasporto eccezionale

Per i trasporti in condizione di eccezionalità di cui all’art. 10, comma 2 e 3 del Codice sono rilasciate specifiche autorizzazioni alla circolazione. Le condizione prioritarie sono chevenga specificatamente indicato l’oggetto da trasportarsi (natura e tipologia), che il percorso e le caratteristiche del trasporto rimangano inalterate in ogni viaggio.

Le autorizzazioni, di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del Regolamento, sono dei seguenti tipi:

  • autorizzazione singola: per un solo viaggio e valida al massimo mesi 3;
  • autorizzazione multipla: per un numero definito di viaggi e valida al massimo mesi 6.

E’ consentito:

  • l’utilizzo di veicoli di riserva, nella misura di 5 per la motrice o trattore stradale e 5 per il rimorchio o semirimorchio; nel caso di veicoli di riserva autorizzati e qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati all’ente rilasciante i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione dell’ora e del giorno del viaggio da effettuarsi. La comunicazione è a cura della ditta di trasporto ovvero da quella che esegue la scorta (c. 11 dell’art. 16 del regolamento);
  • la natura del materiale e la tipologia degli elementi deve essere invariabile: deve essere trasportato solo l'oggetto specificatamente indicato in autorizzazione.
  • E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.
  • il rilascio di autorizzazioni singole e multiple per solo trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari e, necessari per effettuare il carico in località diversa da quella di appartenenza.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di proroga e di rinnovo è in carta semplice.

 

In particolare:

  • qualora i veicoli risultino omologati ed immatricolati come veicoli eccezionali per dimensioni e/o masse è obbligatorio attestare "la provata abbinabilità", di cui all’art. 219, c. 3 del Regolamento di Esecuzione, mediante annotazione sui documenti di circolazione; se i veicoli sono invece legali è sufficiente la dichiarazione da parte del trasportatore di regolare abbinabiltà secondo le disposizioni del c. 6 dell'Appendice III (art. 219) dell’Appendici al titolo III del Regolamento; per i vettori esteri, quando dovuto, la "provata abbinabilità" deve attestarsi presentando la documentazione indicata dall'art. 14, c. 12 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e dalle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 219, c. 3 ovvero analoga attestazione dello Stato di origine ovvero copia dell’autorizzazione per trasporto eccezionale con vigente validità dello Stato di origine ovvero attestazione da parte di enti certificatori accreditati in materia automobilistica);
  • qualora il veicolo o complesso di veicoli abbia un’altezza superiore a 4,30 metri e deve transitare su strade attraversate da passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve presentarsi l’autorizzazione dal gestore della rete ferroviaria per effettuare detto attraversamento;
  • qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve presentarsi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente il trasporto ai sensi del DPR. N. 445/2000, attestante la massa del carico che verrà allegata all’autorizzazione contestualmente allo schema grafico di carico; per i vettori esteri  le caratteristiche e la massa complessiva del trasporto saranno da desumere dalla documentazione doganale o di trasporto, qualora producibile e propedeutica al rilascio dell’autorizzazione; altresì, sarà necessario ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’importatore ovvero dall’esportatore ovvero dallo spedizioniere che assume in tal caso la veste del committente.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città Metropolitana di Bologna alle ditte che hanno in questa la sede legale ed alle ditte avente sede legale fuori dal territorio regionale purchè il transito interessi per primo le strade di detta Città Metropolitana.

 

Inoltre, contattando l'Ufficio Trasporti Eccezionali è possibile avere tutte le informazioni necessarie sulla rete stradale della Città Metropolitana di Bologna, costituita da 96 strade e per una estesa totale di circa 1.400 Km., fermo restano tutti gli accertamenti e le verifiche di legge che il trasportatore è comunque obbligato ad effettuare direttamente sui percorsi da autorizzare.

 

All'atto di presentazione della domanda, qualora, il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti previsti dall'art. 62 del Codice, è previsto il pagamento dell'indennizzo di maggiore usura stradale (art. 18, Reg.).


Per ulteriori e specifiche informazioni sulla rete stradale provinciale consultare le altre pagine di questo sito.

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .