ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI SERVIZI DI SCORTA PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

Veicolo scorta tecnica
Veicolo scorta tecnica

Con la Legge n. 120/10 si è modificato anche l'art. 10 per quanto riguarda i servizi di scorta.
Di fatto, si è trasferita questa competenza "integralmente" ai soggetti privati.
Questa operazione ha permesso il recupero di risorse economiche e strumentali della Pubblica Sicurezza ed ha rilanciato l'attività privata.
Solo in casi di strada totalmente chiusa al traffico con l'istituzione di itinerari alternativi e lunghe distanze viene ad essere nuovamente interessata la Polizia della Strada.
La chiusura della strada non è quella che interessa un "punto" della stessa (in questo caso, è sufficiente l'intervento della scorta tecnica delle imprese private autorizzate) e quindi, le ipotesi di coinvolgimento della Polizia della Strada diventano estremamente residuali (stimato circa in un 3%).
Il D.M. del 4.02.2011 (in vigore dal 22 aprile 2011) ha modificato il Disciplinare Tecnico per le scorte allineando lo stesso a quei parametri che prima le forze di polizia utilizzavano oltre le 2 atv (e relativo personale impiegato abilitato e non): ora, è stato disposto quando occorrono 3 o 4 atv e, quanto e quale personale.
E' rimesso al caposcorta la dislocazione della 3° e 4° atv.
La responsabilità, adesso, grava in prima battuta sull'impresa di scorta privata autorizzata ed in seconda battuta sul trasportatore. Un altro aspetto prioritario è quello relativo all'obbligo delle comunicazioni che l'impresa di scorta privata autorizzata è tenuta, essendo venuto la presenza della polizia stradale.

Le comunicazioni devono essere effettuate con le seguenti modalità:

  • telefono o fax;
  • casella elettronica (mail);
  • telefono cellulare (sms);
  • radiolocalizzazione (con la trasmissione delle coordinate di localizzazione del veicolo o complesso eccezionale).

E' in itinere da parte del Ministero dell'Interno tutto quanto necessario per poter effettuare le comunicazioni senza ricorrere più ai mezzi tradizionali come il telefono o il fax.

Le comunicazioni sono dovute per:

  • inizio attività;
  • l'ingresso ai caselli autostradali;
  • soste oltre le 9 ore;
  • blocchi stradali o sinistri.

L'ultima circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/4691/11/101/21/2 del 19.05.2011 (e, relativi allegati) ribadisce che gli Enti proprietari delle strade devono indicare solo quando è obbligatorio l'utilizzo della scorta tecnica, ma non possono stabilire il n°. di atv, il n°. di personale abilitato e non, e quando gli organi di polizia stradale debbano intervenire nonché, le modalità di svolgimento della scorta; l'intervento o meno della polizia stradale è legato alla richiesta esclusiva del caposcorta.
Anche in caso di scorta mista (Tecnica+P.S.), prevista comunque solo in caso di situazioni eclatanti, non è più possibile ricorrere alla scorta in delega.
Quando c'è scorta mista, la Polizia della Strada può intervenire con 1 unità operativa (max. 2); la Polizia Stradale può decidere inoltre di rafforzare i mezzi e gli uomini previsti per il servizio di scorta privata; come era in passato, deve prestarsi apposita fideiussione bancaria per l'eventuale servizio prestato dagli organi di polizia.

Oggi, gli obblighi sono essenzialmente in capo alla scorta tecnica ed al suo responsabile e non c'è più un rapporto diretto tra privato e polizia.

E' previsto che in un lasso di tempo tra i 4 e gli 8 giorni sia evasa la richiesta di scorta mista.

Infine la succitata circolare chiarisce definitivamente che la "colonna del transito eccezionale" è un "unico soggetto"; per colonna si intende quella composta dalla/e atv + complesso di veicoli eccezionali; viene a risultare prioritario il segnalamento manuale della scorta a quello istituito sulla strada e pertanto, anche l'ultima atv che segue il transito eccezionale può transitare con il rosso semaforico.
Infine, se non verranno apportate modifiche in specie, l'autorizzazione rilasciata all'impresa di scorta privata autorizzata potrà essere sospesa solo dopo 4 violazioni da parte del proprio personale (2 violazioni per ciascun componente).
A piè di pagina è consultabile e scaricabile la Circolare e suoi allegati del Ministero dell'Interno.